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Superbonus del 110 per cento, ok per familiari e conviventi

La cessione del credito sul Superbonus al 110 per cento potrà essere usata a partire dal prossimo 15 ottobre ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si affrontano le spese. La detrazione si allarga pure ad altre spese accessorie, come i costi per materiali e le perizie.

Pubblicato il 24/08/2020
Superbonus del 110 per cento, ok per familiari e conviventi

Possono accedere al bonus per le ristrutturazioni al 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile. L’agevolazione è prevista nel caso in cui si facciano carico della spesa per i lavori effettuati sulle case a loro disposizione. Inoltre, il Superbonus è accessibile anche agli imprenditori e agli autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata.

A rientrare nel plafond agevolabile - si legge - sono i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse, ossia perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione. A renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate che, con un comunicato stampa, ha fornito alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare numero 24/E sull’incentivo introdotto con il DL Rilancio.

La cessione del credito sul superbonus al 110% potrà essere usata dal prossimo autunno. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dato, infatti, il via libera al modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo. Tale comunicazione dovrà essere inviata a partire dal 15 ottobre fino al 16 marzo dell’anno successivo in cui si sostiene la spesa. Il modulo va compilato esclusivamente per via telematica.

Le novità

Le novità non sono poche per chi si appresta a cambiare il volto delle proprie quattro mura. Tra i destinatari del Superbonus del 110% ci sono ora anche i parenti e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile. È naturale che tale misura sia prevista solo nel caso siano loro a sostenere le spese per i lavori.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che “tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese”. L’incentivo è valido anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, in cui avviene la convivenza. L’agevolazione, invece, non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato.

A poter accedere alla detrazione - fa sapere l’Agenzia delle Entrate - è anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Cambiano le regole anche per i titolari di partita Iva e per i condomini. Il superbonus è valido, infatti, anche per coloro che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari. Gli immobili, oggetto di ristrutturazione, devono risultare estranei all’attività esercitata. Tale regola non è prevista se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.

Si ampliano, infine, le spese agevolabili. La detrazione del 110% arriva ad abbracciare alcune spese accessorie agli interventi che godono del Superbonus, a patto che vengano realmente realizzati.

Come beneficiare dell’opzione alternativa

Per beneficiare dello sconto o della cessione bisogna inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020. La comunicazione va fatta, avvalendosi anche di intermediari, dal beneficiario della detrazione se gli interventi vengono eseguiti sulle unità immobiliari. La Comunicazione va invece compilata dall’amministratore di condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus – si legge nella nota diffusa dall’Agenzia delle Entrate - la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Il provvedimento detta anche le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. Nella nota dell’Agenzia delle Entrate si legge “che i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario”. Il credito d’imposta è goduto a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

A cura di: Tiziana Casciaro

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