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Preliminare

Un contratto preliminare può essere sottoscritto davanti a un notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata) o privatamente. Nel primo caso è effettuata la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

mano in primo piano mentre firma contratto acquisto casa
Firma preliminare

Si parla di preliminare perchè preannuncia la stipula futura di un contratto definitivo. Con un contratto preliminare, conosciuto ugualmente come compromesso o promessa di vendita, le parti si obbligano a sottoscrivere il contratto successivo di compravendita di un immobile. Il contenuto del contratto di compravendita, noto anche come rogito notarile,è già presente nel preliminare stesso.

All'interno del preliminare vanno indicati:

  • il prezzo dell'immobile da comprare,
  • le modalità e i termini di pagamento,
  • i dati identificativi dell'immobile (dati catastali, vani e pertinenze),
  • il versamento di un acconto,
  • la data entro cui dovrà essere stipulato il contratto definitivo.

Tale accordo va fatto anche se occorrono tempi lunghi per il contratto definitivo o se il venditore è un soggetto fallibile. Il preliminare può essere sia bilaterale quando l'impegno è preso da due parti sia unilaterale quando soltanto una parte si obbliga. Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, a stabilirlo è l'articolo 1351 del Codice Civile.

Un contratto preliminare può essere redatto davanti a un notaio, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, o con scrittura privata semplice tramite supporto dell'intermediario immobiliare. I contratti preliminari vanno sempre trascritti nei pubblici registri immobiliari (Conservatoria) se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Gli effetti della trascrizione di un contratto preliminare cessano e vengono considerati come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione, non sia stata eseguita la trascrizione del contratto definitivo o comunque di un altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare.

Un contratto preliminare, che ha per oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione, deve indicare ai fini della trascrizione - la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero edificio espressa in millesimi.

Ultimo aggiornamento dicembre 2021

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