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Trattative Precontrattuali

Gli accordi che vengono stretti tra venditore e acquirente prima della sottoscrizione del contratto di compravendita prendono nome di trattative precontrattuali.

mediatore immobiliare consegna chiavi a una coppia
Trattative precontrattuali: cosa sono?

Si parla di trattative precontrattuali per indicare gli accordi che vengono stretti tra venditore e acquirente prima della sottoscrizione del contratto di compravendita. In tali casi un ruolo fondamentale è quello ricoperto dal mediatore immobiliare che lavora per evitare controversie e per giungere al contratto senza alcun problema. Con tali trattative si punta, infatti, a scongiurare eventuali dissensi e a fare chiarezza sulla vendita e sull’acquisto di casa.

Le trattative precontrattuali non pongono vincoli. Se il contratto di compravendita non viene sottoscritto, le trattative non hanno alcun tipo di rilievo. Nonostante ciò le parti sono tenute ad assumere un atteggiamento leale e a scambiarsi informazioni veritiere affinché le trattative avvengano in un clima di massima trasparenza.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1337 del Codice Civile, infatti, le parti – nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto – devono comportarsi secondo buona fede. Infatti se una parte conosceva, ad esempio, una possibile causa di invalidità del contratto, ma non ne ha dato notizia, è tenuta a risarcire il danno. Reticenze e false informazioni possono essere la causa della violazione degli obblighi di buona fede.

La buona fede è alla base del nostro diritto in quanto ha effetti di natura giuridica. Da un punto di vista oggettivo si parla di buona fede per indicare una condotta da tenersi nei rapporti giuridici all’insegna della lealtà nei confronti della controparte. Chi è sleale nei rapporti giuridici è in mala fede.

Si è tenuti, infatti, a risarcire l’altra parte e a pagare le spese sostenute per la compravendita non portata a termine quando si è giunti ormai al termine delle trattative tanto da far credere alla controparte che l’affare è andato in porto; se l’acquirente, senza un motivo valido, interrompe improvvisamente le trattative e causa, pure se non volontariamente, di un’omissione ingiustificata e con tale comportamento lede le norme di correttezza.

Ultimo aggiornamento gennaio 2022

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