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Prescrizione

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque ne abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere. Inoltre la prescrizione può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato.

mani di giudice con martelletto
Cos'è la prescrizione

Per prescrizione si intende l'estinzione di un diritto a seguito del decorrere di uno specifico periodo di tempo. Così come stabilito dall'articolo 2935 del Codice civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Risulta, inoltre, nullo ogni patto volto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

Altro aspetto importante è quello relativo alla rinuncia della prescrizione. Non vi può rinunciare chi non può disporre validamente del diritto, mentre si può rinunciare quando questa è compiuta. La rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione: è il caso del pagamento di un acconto.

Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta. Spetta, infatti, sempre alla parte interessata servirsi o meno del fatto prescrizionale ultimato. Così come disposto dal nostro ordinamento la prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque ne abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere. E può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato.

La prescrizione resta sospesa:

  • tra i coniugi,
  • tra chi esercita la responsabilità genitoriale o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte,
  • tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 c.c. per le azioni relative alla tutela,
  • tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato,
  • tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario,
  • tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto,
  • tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi,
  • tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

Tranne per i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione una volta trascorsi 10 anni.

Si prescrivono in cinque anni:

  • le annualità delle rendite perpetue o vitalizie,
  • il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore,
  • le annualità delle pensioni alimentari,
  • le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni,
  • gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi,
  • le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Ultimo aggiornamento gennaio 2022

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