Mandato senza rappresentanza
Il mandato senza rappresentanza, a differenza di quello con rappresentanza, autorizza il mandatario ad agire per il mandante, ma non in nome di quest'ultimo.

Per mandato si intende un tipo di contratto attraverso cui una parte (mandatario) assume l’obbligo di compiere uno o più atti per conto e nell’interesse dell’altra (mandante). Si tratta, dunque, di un negozio classificabile come contratto di cooperazione nell’altrui attività giuridica.
Il mandato può essere generale (quando riguarda tutti gli affari giuridici che possono interessare il mandante), semplice (se il contratto è relativo ad uno o più atti giuridici specificatamente determinati) o generico (se riguarda tutti gli atti appartenenti alla categoria indicata nel mandato).
Inoltre, può avere carattere oneroso o essere gratuito, per tale motivo il mandato rientra nella categoria dei cosiddetti contratti consensuali incolori. Altra importante distinzione risiede nel mandato con o senza rappresentanza.
Differenza tra mandato con e senza rappresentanza
Nel primo caso il mandatario ottiene specifica procura per poter agire in nome del mandante e nel secondo caso ciò non avviene. Questo significa che nel mandato senza rappresentanza, il mandatario deve agire nell’interesse del mandante, ma non può farlo in nome di quest'ultimo. Ad esempio, nel caso in cui il mandato riguardasse l’acquisto di un immobile, il mandatario ha l’obbligo di effettuare l’acquisto per se stesso e solo in seguito trasferire il bene al mandante.
In questo modo, i soggetti terzi che avranno a che fare con il mandatario potranno disconoscere il fatto che questi stia agendo per volere altrui.
A disciplinare il mandato senza rappresentanza interviene l’articolo numero 1705 del Codice Civile, in cui si legge: «Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato».
A differenza del mandato con rappresentanza, in questo caso sarà dunque necessario un ulteriore atto per trasferire gli effetti di quando stipulato dal mandatario nella sfera giuridica del mandante.
Per questo motivo si parla spesso di interposizione reale di persona, in quanto il mandatario si interpone tra il mandante dell’affare e il terzo contraente con l’obbligo poi di trasferire gli effetti del negozio concluso al gerito (altro termine utilizzato per identificare il mandante).
Ultimo aggiornamento novembre 2021