Procura
La procura, nota impropriamente come delega, è il negozio giuridico unilaterale con cui una persona attribuisce a un'altra il potere di rappresentarla. La procura è disciplinata dall'articolo 1388 del Codice Civile.

La procura, spesso definita anche delega, è il negozio giuridico unilaterale con cui un soggetto attribuisce a un altro il potere di rappresentarlo. La procura è disciplinata dall’articolo 1388 del Codice Civile secondo cui il contratto concluso dal rappresentante, in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Sono due le figure coinvolte:
- il rappresentante, detto anche procuratore, ha il potere di rappresentanza tramite la procura;
- il rappresentato è colui che cede il potere di rappresentanza, ma è interessato dall’atto o dal negozio giuridico.
È il caso di un avvocato che riveste il ruolo di procuratore per il suo cliente. Tra avvocato e cliente si può parlare di procura alle liti.
La procura non risulta avere effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve portare a termine. La procura può, inoltre, essere definita sia generale che speciale. Nel primo caso fa riferimento a tutti gli affari del rappresentato; nel secondo caso, invece, riguarda solo uno specifico affare. È chiaro che quando si parla di procura generale, il procuratore detenga maggiori poteri. Nel caso di procura speciale si tratta, invece, di un incarico specifico che ha una durata già stabilita. Il concetto di procura non va confuso con quello di mandato.
Inoltre, così come disposto dal nostro ordinamento giuridico, in nessun caso in cui il rappresentato è in mala fede, è possibile che possa beneficiare dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, quale può essere la pubblicazione sui giornali o l’affissione in un luogo. Il rappresentante deve restituire il documento in cui risultano i suoi poteri quando questi sono terminati.
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. A stabilirlo è l'articolo 1398 del Codice Civile.
Ultimo aggiornamento dicembre 2021