Prima casa
L'acquirente di prima casa deve essere una persona fisica. Le agevolazioni non riguardano gli immobili di tipo signorile, le abitazioni in ville, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico e storico.

Per prima casa si intende l'immobile, non di lusso, presente nel Comune in cui il contribuente è residente. Il concetto viene utilizzato soprattutto in ambito fiscale in quanto le imposte da pagare risultano ridotte in caso siano presenti i requisiti di prima casa.
Le agevolazioni sono previste quando:
- L’acquirente è una persona fisica;
- L’acquirente non deve risultare in possesso di altri immobili a uso abitativo nello stesso Comune di quello indicato per la prima casa;
- Su tutto il territorio nazionale l’acquirente non deve aver comprato altri immobili con le agevolazioni prima casa;
- L’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza e, in caso contrario, entro 18 mesi dall’acquisto, l’acquirente deve trasferire la residenza dove è situato l’immobile;
- L’abitazione deve appartenere a una delle categorie catastali seguenti: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini),A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni prima casa non valgono, infatti, per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Si beneficia, invece, delle agevolazioni “prima casa” anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
Le imposte agevolate
Vediamo ora quali sono concretamente le agevolazioni previste in caso di acquisto di prima casa.
Se venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva:
- imposta di registro proporzionale nella misura del 2%,
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro,
- imposta catastale fissa di 50 euro.
Se si acquista casa da un’impresa, con vendita soggetta a Iva:
- Iva ridotta al 4%,
- imposta di registro fissa di 200 euro,
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro,
- imposta catastale fissa di 200 euro.
Ultimo aggiornamento giugno 2022