Qualità della cosa venduta
La mancanza della qualità della cosa venduta può determinare un abbassamento del prezzo o altro tipo di conseguenze per il venditore? La risposta è sì, sempre qualora non siano trascorsi i tempi di decadenza e prescrizione.

A disciplinare tale questione interviene l’articolo 1497 del Codice Civile, che recita: «Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi».
Di fatto, così come stabilito dall’articolo 1490, il venditore è tenuto a garantire che quanto venduto sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Se il venditore in malafede tace o omette l’esistenza di vizi, allora il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto o di denunciare il venditore per vizi della cosa.
Con il termine vizio si intende, infatti, un’imperfezione o la mancanza di un elemento funzionale che rendono l’oggetto della vendita non idoneo all’uso per il quale è stato venduto o ne inficiano il valore. Per poter agire per via legale è necessario che il compratore sia ignaro del vizio al momento della stipula del contratto e che sussista malafede da parte del venditore il quale, omettendo l’esistenza dei vizi, sta di fatto ingannando l’acquirente.
Facciamo un esempio pratico: immaginiamo che la vendita riguardi l’acquisto di una prima casa e che il venditore sia a conoscenza di un problema all’impianto elettrico tale da renderla inagibile. L’immobile, dunque, non è idoneo all’uso abitativo per il quale sta per essere venduto.
Cosa fare in questo caso?
Innanzitutto il compratore deve denunciare il venditore entro otto giorni dalla scoperta del vizio o entro i termini stabiliti nel contratto di vendita. Come abbiamo già anticipato, in caso di vizi che corrompono la qualità della cosa venduta è possibile:
- Procedere alla risoluzione del contratto e ciò prevede anche il rimborso della spesa relativa alla vendita da parte dell'alienante e la restituzione del bene acquistato da parte del compratore.
- Abbassare il prezzo originario in maniera proporzionale all’entità del vizio omesso in fase di acquisto.
Il venditore, inoltre, è tenuto a risarcire l’acquirente soltanto quando è possibile dimostrare che abbia di proposito taciuto l’esistenza del vizio, traendolo quindi in inganno.
Ultimo aggiornamento dicembre 2021