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Vizi

Il venditore ha l'obbligo di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano non idonea all'utilizzo a cui è destinata o anche che ne diminuiscano il valore in maniera apprezzabile.

coppia in trattativa con venditore di casa
Cosa sono i vizi

Per vizio si intende il difetto di una cosa venduta. Tali imperfezioni possono condizionare un contratto, come quello di compravendita, e fare in modo che si arrivi alla risoluzione del contratto o a stabilire un prezzo più basso.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1490 del Codice Civile il venditore ha l’obbligo, infatti, di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano non idonea all’utilizzo a cui è destinata o anche ne diminuiscano il valore in maniera apprezzabile.

L’acquirente, d’altro canto, è tenuto a verificare le condizioni della cosa acquistata. Se le difformità o i vizi erano riconoscibili o comunque conosciuti dal compratore, non ci si può rivalere sul venditore. Se la cosa consegnata è perita a causa dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Se, invece, la cosa è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Se si arriva alla risoluzione del contratto, il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore, a sua volta, deve restituire la cosa, se questa non è perita a causa dei vizi.

In ogni caso, comunque, il venditore è tenuto al risarcimento del danno a vantaggio del compratore, se non dimostra di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve anche risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria nel caso in cui il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del vizio occulto o qualora, invece, abbia tenuto nascosto il vizio. Secondo il nostro ordinamento l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna. Il compratore, però, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Ultimo aggiornamento gennaio 2022

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