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Vendita

La vendita è regolamentata dall'articolo 1470 del Codice Civile. Le spese del contratto di vendita e quelle accessorie sono in capo al compratore, a meno che non sia stato stabilito diversamente.

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Vendita di un immobile

La vendita, disciplinata dall'articolo 1470 del Codice Civile, è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Le spese del contratto di vendita e quelle accessorie sono in capo al compratore, a meno che non sia stato stabilito diversamente.

Secondo quanto stabilito dal nostro Codice Civile, il venditore è tenuto a rispettare alcuni obblighi, quali:

  • consegnare la cosa al compratore;
  • fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
  • garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Il venditore deve consegnare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della vendita. E, salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta. Nel caso in cui, invece, al momento del contratto, la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. E quest’ultimo ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

Il compratore, a sua volta, può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non fosse di proprietà del venditore e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Il nostro ordinamento prevede anche che il venditore restituisca all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata. Al venditore tocca, inoltre, rimborsare le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano, però, da un evento causato dal compratore, va detratto dall’ammontare l'utile che il compratore ne ha ricavato.

Ultimo aggiornamento gennaio 2022

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