Pignoramento
Il pignoramento è l'atto con cui un creditore chiede l'espropriazione forzata dei beni di un debitore insolvente. Questi può evitare il pignoramento versando la somma per cui si procede e l'importo delle spese.

Il pignoramento è l'atto con cui si dà il via all'espropriazione forzata di beni, mobili o immobili, di un debitore insolvente su richiesta di un creditore. Il processo esecutivo, ordinato da un giudice, ha la funzione di vincolare i beni del debitore, sottraendoli alla sua disponibilità, in modo da soddisfare il diritto di credito del creditore e di tutti coloro che dovessero dopo intervenire. Con l’ingiunzione fatta nei confronti del debitore da parte di un ufficiale giudiziario vengono assoggettati all’espropriazione i beni e i frutti di essi.
Se i beni assoggettati a pignoramento risultano insufficienti, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare ulteriori beni pignorabili, i luoghi in cui si trovano, le generalità di terzi debitori. È prevista una sanzione in caso di omessa o falsa dichiarazione. Il debitore ha la possibilità di evitare il pignoramento se versa nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese. Queste verranno poi consegnate al creditore.
Così come disposto dall’articolo 2913 del Codice Civile, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
Risultano, inoltre, privi di efficacia, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, alcuni atti anteriori al pignoramento. È il caso di:
- Alienazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri che siano stati trascritti dopo il pignoramento;
- Le cessioni di crediti notificate al debitore ceduto o accettate dallo stesso dopo il pignoramento;
- Le alienazioni di universalità di mobili che non hanno data certa;
- Le alienazioni di beni mobili cui non è stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento salvo che risulti da atto avente data certa.
Lo stesso discorso vale per gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento. Inoltre, così come stabilito dall’articolo 2915 del Codice civile, non hanno pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.
Ultimo aggiornamento dicembre 2021