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Azione Revocatoria Fallimentare

Con l'azione revocatoria fallimentare diventano inefficaci determinati atti posti in essere dal fallito nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento in modo che i beni tornino disponibili ai creditori.

uomo con la testa tra le mani in difficoltà per i debiti
Cos'è l'azione revocatoria fallimentare

Si parla di azione revocatoria fallimentare per indicare lo strumento giuridico volto a ricostituire il patrimonio di un soggetto fallito. Con questa procedura vengono dichiarati inefficaci determinati atti posti in essere dal fallito nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento in modo che i beni vengano così resi disponibili ai creditori.

Disciplinata dall’articolo 67 della Legge Fallimentare, l’azione revocatoria fallimentare è volta a far sì che il soggetto non sottragga volontariamente i beni dal suo patrimonio per non cederli ai creditori. Tale procedimento può essere messo in atto solo dal curatore fallimentare. L’azione revocatoria fallimentare va proposta entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento. Non bisogna andare oltre i cinque anni dal compimento dell’atto.

Sono soggetti all’azione revocatoria, salvo che l’altra parte dimostri di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore: 

  • gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
  • gli atti estintivi di debiti scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento;
  • i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituite nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
  • i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Inoltre se il curatore è in grado di dimostrare che l’altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, sono revocati – così come illustrato nell’articolo 67 della Legge Fallimentare, ossia nel Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 - anche i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Ultimo aggiornamento novembre 2021

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