Fallimento
Il fallimento riguarda gli imprenditori e il loro patrimonio. Quando questi soggetti non riescono a rispettare le proprie obbligazioni e versano in stato di insolvenza, i crediti vantati nei loro confronti vengono liquidati.
Si parla di fallimento quando un imprenditore commerciale non riesce a onorare i propri debiti e versa in uno stato di insolvenza. Tale situazione debitoria nei confronti dei creditori porta a una procedura liquidatoria con cui il patrimonio dell’impresa viene ripartito. Il curatore fallimentare è colui che si occupa di guidare l’azienda sino al termine della procedura concorsuale.
A disciplinare il fallimento è la Legge fallimentare che nel corso degli anni è stata caratterizzata da una serie di modifiche. Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente è necessario che sussistano due requisiti perché venga aperta una procedura fallimentare. I presupposti del fallimento possono essere, infatti, soggetti e oggettivi. I primi specificano quali soggetti possono andare incontro a tale procedura. Parliamo di ditte individuali e società che esercitano un’attività commerciale. Nel gruppo rientrano anche le banche. Sono, invece, esclusi i liberi professionisti, gli enti pubblici, le aziende no profit, gli imprenditori agricoli.
La Legge fallimentare stabilisce che per non essere soggetti a fallimento è necessario che l'impresa o la società non abbia:
- avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Quest'ultimo requisito non è necessario che sia presente per i tre esercizi consecutivi, ma è limite previsto per i debiti esistenti all'atto dell'istanza di fallimento.
Il presupposto oggettivo per dichiarare fallimento è lo stato di insolvenza. L’imprenditore non riesce ad assolvere ai propri obblighi e la situazione economica debitoria non gli consente di portare avanti l’attività. L’istanza di fallimento va presentata presso il Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale.