Debito e Responsabilità
Un debitore è tenuto a rimborsare il creditore del denaro che ha ricevuto in prestito. Tale soggetto deve tener conto dell'ammontare del debito da restituire, delle scadenze delle rate e degli interessi che vanno versati.

C’è una stretta correlazione tra debito e responsabilità. Così come stabilito dall’articolo 1218 del Codice Civile, infatti, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Un debitore è tenuto, dunque, a risarcire il creditore del capitale che ha ricevuto in prestito. Tale soggetto deve tener conto dell’ammontare del debito da restituire, delle scadenze delle rate e degli interessi che vanno versati. Il debitore, così come il creditore, deve assumere un atteggiamento corretto e rispettare quanto pattuito.
Nel caso in cui, invece, non vengano rispettate tali condizioni, il debitore ne paga le conseguenze in quanto è tenuto a rispondere dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, così come stabilito dall’articolo 2740 del Codice Civile.
Il patrimonio del debitore funge, infatti, da garanzia e, in caso di insolvenza, il creditore può rivalersi, agendo su tutti i suoi beni, a eccezione di alcune cose che non si possono pignorare, quali:
- gli oggetti sacri;
- l’anello nuziale;
- i vestiti;
- la biancheria;
- i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie;
- le stufe e i fornelli;
- gli utensili di casa e cucina;
- la lavatrice e tutti quei prodotti indispensabili al debitore e alla sua famiglia (esclusi i mobil di rilevante valore economico o di antiquariato);
- prodotti commestibili e combustibili per il mantenimento del debitore e dei familiari;
- strumenti, libri e oggetti indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;
- le armi che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore, gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti salvo che formino parte di una collezione;
- gli animali di affezione o da compagnia;
- gli animali impiegati ai fini terapeutici e di assistenza del debitore, del coniuge o dei figli.
Ultimo aggiornamento novembre 2021