Pegno
Chi costituisce un pegno non può richiedere la restituzione del bene se prima non sono stati pagati per intero capitale e interesse e non sono state rimborsate le spese. Nessuna pretesa può essere accolta altrimenti dal creditore.

Il diritto di pegno si attua quando un bene è posto a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo soggetto per il debitore. Il pegno è un esempio di garanzia reale e si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento, che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. È necessario che venga formalizzato con un contratto scritto. A disciplinare il pegno nel nostro ordinamento sono l’articolo 2784 e seguenti del Codice Civile.
Sia la cosa che il documento possono essere consegnati anche a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe le parti. In quest’ultima circostanza il costituente pegno non può disporre del bene senza la cooperazione del creditore.
Sia i crediti, vantati dal debitore nei confronti di terzi, sia i beni mobili possono essere dati in pegno. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno in quanto ne risponde sia della perdita che del deterioramento. Nel caso venga data in pegno una cosa fruttifera, il creditore può farne suoi i frutti, salvo diverso accordo. Il creditore non può, però, dare in pegno la cosa ottenuta o concederne ad altri il godimento. Nel caso in cui venga esercitato un abuso sul bene dato in pegno viene riscontrata una violazione del diritto d’uso e il bene viene tolto al creditore mediante il sequestro.
Chi ha costituito il pegno non può richiedere la restituzione del bene se prima non sono stati pagati per intero capitale e interessi e non sono state rimborsate le spese. Il creditore è tenuto a rifiutare ogni pretesa da parte del costituente pegno finché non abbia ottenuta piena soddisfazione.
Altre forme di garanzia reale del Codice Civile italiano sono l’ipoteca e il privilegio. Con l’ipoteca un creditore ha il potere di espropriare un bene nel caso di debitore insolvente e di venderlo per rifarsi di quanto dovuto. Per privilegio si intende, invece, il diritto per un creditore ad avere la precedenza nel vantare dei crediti nei confronti di un debitore.