Penale estinzione anticipata
Per effetto della Legge 40/2007, il c.d. Decreto Bersani, le banche non possono applicare penali o commissioni per l'estinzione anticipata dei contratti di mutuo sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007. Tra i mutui esenti dalla penale vi sono quelli per l'acquisto della casa.
Si parla di penale di estinzione anticipata per indicare l'onere cui deve far fronte un debitore qualora decida di rimborsare anticipatamente un mutuo o un prestito. L'estinzione anticipata può rappresentare, in alcuni casi, una buona opportunità in caso si disponga della somma necessaria per estinguere parzialmente o totalmente il finanziamento. L'estinzione anticipata può essere, infatti, sia totale che parziale a seconda delle esigenze e delle necessità del mutuatario.
Per effetto della Legge 40/2007, nota come Decreto Bersani, la banca non applica penali o commissioni per l’estinzione anticipata dei contratti di mutuo sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007.
In particolare i mutui esenti dalla penale di estinzione anticipata sono:
- i mutui per l’acquisto di casa;
- i mutui per la ristrutturazione di casa;
- i mutui per l'acquisto di immobili ad uso commerciale, produttivo o professionale. La stipula di tali finanziamenti deve essere effettuata da una persona fisica e non da una persona giuridica (il mutuo non deve essere stipulato da società, aziende, enti).
Per i mutui sottoscritti prima del 2007 viene, invece, effettuato un calcolo della penale in caso di estinzione anticipata, sulla base di una soglia massima che non deve essere superata. Tale conteggio cambia a seconda che si tratti di un mutuo a tasso fisso, variabile o misto. Il consiglio è controllare sempre il contratto e leggere con attenzione tutte le clausole che fanno riferimento alla possibilità dell’estinzione anticipata del mutuo. È sempre bene, inoltre, verificare che la penale non vada oltre quelli che sono i limiti stabiliti dalla legge.
Ultimo aggiornamento novembre 2021