Assenso alla Cancellazione
L’assenso alla cancellazione è la dichiarazione con cui un istituto di credito acconsente alla cancellazione dell’ipoteca che era stata posta a garanzia di un mutuo rilasciato dallo stesso istituto.

Quando un mutuo viene estinto attraverso il pagamento di tutte le rate da parte del contraente, l’istituto di credito che ha concesso il mutuo stesso deve procedere alla cancellazione dell’ipoteca precedentemente posta a garanzia. La dichiarazione effettuata dalla banca in questa direzione prende il nome di assenso alla cancellazione.
A seguito dell’introduzione della Legge Bersani del 2007, l’operazione di cancellazione dell'ipoteca è diventata automatica, senza cioè più bisogno di ricorrere a un atto notarile o a spese accessorie da parte del mutuatario. Per effettuare l’assenso alla cancellazione, infatti, l’istituto di credito dovrà comunicare agli appositi uffici territoriali l’estinzione del mutuo e il bisogno di rimuovere l’ipoteca; il tutto rispettando la scadenza temporale dei 30 giorni dall’estinzione del mutuo (anche se questa sia avvenuta anticipatamente rispetto alla data precedentemente fissata). Va tenuto presente, però, che l’istituto di credito ha anche 30 giorni per opporsi alla cancellazione nel caso sussistano specifiche ragioni che impediscano la cancellazione.
Per verificare che la procedura di cancellazione dell’ipoteca sia andata a buon fine, il mutuatario ha a disposizione diversi strumenti, che sono nel dettaglio la consultazione di visure ipocatastali e del Registro delle Comunicazioni.
Oltre che nel caso della cancellazione dell’iscrizione per l’avvenuta estinzione del mutuo, l’ipoteca può essere eliminata in altre circostanze, e cioè:
- A causa di un mancato rinnovo entro il termine dei venti anni;
- Per un provvedimento del giudice che ne ordini la cancellazione;
- Per il perimento del bene ipotecato;
- Dopo la rinuncia del creditore;
- Per la scadenza del termine limite dell'ipoteca.
Ultimo aggiornamento novembre 2021