Superbonus, è boom di interventi
Superbonus 110 per cento, si allunga la lista degli interventi. Con questa misura viene elevata al 110% l’aliquota di detrazione delle spese per opere di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Continua a riscuotere successo il Superbonus 110%, l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che si aggiunge alle detrazioni già esistenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come quelli per la riduzione del rischio sismico o della riqualificazione energetica degli edifici.
Nelle ultime due settimane di dicembre si sono registrati altri mille interventi, per ulteriori 100 milioni di crediti d’imposta prenotati. A farlo sapere è il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che comunica anche che il totale è salito a circa 1700 interventi per oltre 200 milioni di euro.
A chi si rivolge
Il Superbonus è la misura con cui viene elevata al 110% l’aliquota di detrazione delle spese affrontate per opere di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Con la Legge di Bilancio l’agevolazione è stata prorogata anche per il 2022.
Gli interventi, a cui si applica il Superbonus, devono essere effettuati da:
- Condomìni;
- Persone fisiche;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Tra i beneficiari ci sono poi i soggetti Ires se partecipano alle spese per gli interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Interventi trainanti e trainati
Gli interventi trainanti sono quelli principali. Il Superbonus spetta, infatti, in caso di: isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e interventi antisismici.
A rientrare nel Superbonus ci sono, però, anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di interventi trainati, ossia aggiuntivi, quali: interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
La misura della detrazione
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da suddividere tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari presenti all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che presentano uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.
Al di là della data di avvio degli interventi a cui le spese fanno riferimento, occorre fare riferimento per l’applicazione dell’aliquota corretta:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Il beneficiario può decidere di usare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo o optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese. Un’altra strada, inoltre, può essere quella della cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione.
L’impresa o le imprese, che effettueranno lo sconto, otterranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto presente in fattura. Tale credito d’imposta potrà essere usato in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.
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