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Nuovo stop ai termini di decadenza per le agevolazioni prima casa

Chi acquista un immobile con i requisiti di prima casa gode di una serie di benefici fiscali, a condizione che siano rispettati tutti. Qualora non fosse così, la legge consente di mettersi in regola entro un certo termine dall'acquisto. La pandemia impone tuttavia uno stop fino al 31 dicembre.

Pubblicato il 10/03/2021
Nuovo stop ai termini di decadenza per le agevolazioni prima casa

L’acquisto di un’immobile come prima casa consente di beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali, che tuttavia per essere applicate richiedono la presenza di determinate condizioni: in mancanza di queste, si rende necessario l’adempimento di precisi obblighi da parte del contribuente.

La legge infatti consente, qualora non si sia in regola, di rientrare entro un termine di tempo prestabilito senza rischiare di perdere i benefici. Lo scorso anno durante lo stop imposto dalla pandemia, questi termini erano slittati e, allo stato attuale di emergenza in cui ci troviamo ancora, subiscono un ulteriore stop.

Si allunga infatti fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle scadenze relative ai benefici prima casa, come stabilito da un emendamento al disegno di legge del decreto Milleproroghe, approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. Si attende ora il benestare del Senato per la conversione in legge.

Una sospensione di 678 giorni, dopo i quali i termini dovrebbero ricominciare a decorrere.

Definzione di prima casa

La definizione di “prima casa” è di ordine soprattutto fiscale, e da non confondersi con quella di “abitazione principale”, in quanto legata a una serie di agevolazioni in termini di risparmio di imposte.

L’abbattimento delle imposte si verifica infatti in presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • l’immobile sia ubicato nel territorio del comune di residenza del contribuente o quello in cui stabilisce la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
  • l’acquirente dichiari di non essere titolare, anche per quote, dei diritti di proprietà usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di altra casa nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • l’acquirente non sia titolare, anche per quote, dei diritti di proprietà usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di altra casa acquistata con le agevolazioni di prima casa;
  • l’immobile sia ad uso abitativo;
  • l’immobile non sia di lusso e non appartenga alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di interesse storico o artistico).

Qualora sussistano tutte queste condizioni contemporaneamente, la legge consentirà di accedere alle agevolazioni fiscali connesse al pagamento delle imposte di registro, catastale e ipotecaria, oltre che all’IVA in caso di acquisto di immobili da soggetti che la prevedano.

Quali sono i termini rimandati

Secondo la nuova disposizione di legge, sarebbero sospesi i seguenti adempimenti necessari a godere dei benefici prima casa:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro cui trasferire la residenza nel comune dove si trova l’immobile, qualora non si sia in possesso del requisito della residenza in quel comune;
  • il periodo di un anno entro il quale, se si è ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa, si deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale;
  • il periodo di un anno entro il quale, se si è acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, si deve procedere alla vendita dell’abitazione già in possesso risultante come prima casa;
  • il termine entro il quale si può riacquistare la prima casa dopo aver venduto quella precedente ai fini del riconoscimento del credito d’imposta.

Ulteriori benefici per chi acquista con un mutuo

I vantaggi per chi acquista una prima casa non sono solo quelli visti finora. Se infatti si decide di affrontare la spesa con un mutuo prima casa, si potranno detrarre gli interessi passivi e gli oneri accessori per un ammontare massimo del 19% del costo sostenuto, su una base imponibile di 4.000 euro.
È possibile includere nell'agevolazione anche i costi dell'istruttoria e della perizia bancaria, le imposte pagate sul mutuo e il costo dell'atto notarile stipulato, escluso il costo dell'atto di compravendita e fino a un massimo sempre di 4.000 euro.

A cura di: Paola Campanelli

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