Cosa comporta il mancato pagamento della rata del mutuo
Il mancato pagamento delle rate del mutuo comporta per il mutuatario il versamento degli interessi di mora, la segnalazione nelle liste dei cattivi pagatori ed il rischio di ricevere un pignoramento dell’immobile su cui grava l’ipoteca, che può sfociare nella messa all’asta dell’immobile.

Come comportarsi in caso di difficoltà nel pagamento?
Una volta acceso il finanziamento per l’acquisto di una casa, ci si può trovare nella sgradevole situazione di non poter più pagare. Il primo consiglio, nel pieno rispetto di ognuno, è mettere al corrente la Banca con cui si è stipulato il contratto di finanziamento, circa le proprie difficoltà economiche.
In tal caso la Banca vi potrà supportare trovando una soluzione adeguata, tutelando in primis i vostri interessi in due modi:
- rinegoziando il mutuo e modificando alcuni elementi del contratto originario, come ad esempio la durata del mutuo o il tipo di tasso, senza dover richiedere l’intervento di un notaio;
- sospendendo temporaneamente i pagamenti, per aiutare i clienti a superare i momenti di difficoltà.
Le conseguenze per il ritardato/mancato pagamento di una rata del mutuo
Va premesso che ci sono diverse tipologie di morosità:
- mancato pagamento anche di una sola rata;
- ritardo di oltre 180 giorni dalla scadenza nel pagamento, anche di una sola rata;
- ritardo, tra 30 e 180 giorni dalla scadenza, nel pagamento delle rate fino a sette volte, anche non consecutive. In tal caso il ritardo comporta solo il pagamento degli interessi di mora. Se viene superato il limite delle sette rate non pagate, la banca ha la facoltà di procedere alla revoca immediata del mutuo. Al mutuatario sarebbe così chiesto il rimborso di tutto il debito residuo, richiesta cui non potrebbe evidentemente far fronte, portando così dritti al pignoramento dell’immobile.
In caso si verificasse una di queste condizioni, oltre al rischio di pignoramento, il mutuatario andrebbe incontro alla segnalazione alla Centrale Rischi interbancaria della Banca d’Italia, il database dove vengono conservati (per un massimo di cinque anni) i nomi di coloro che hanno avuto problemi a rimborsare un debito.
Nel caso di rate di mutuo non pagate La Banca, infatti, per tutelarsi seguirà un iter e, solo nei casi più gravi, terminerà con la risoluzione del contratto di mutuo. Vediamo più nel dettaglio:
- Il mutuatario, in caso di mancato o ritardato pagamento, dovrà pagare gli interessi di mora al fine di risarcire la propria Banca del danno subito. I tassi di mora, in linea generale, comportano una maggiorazione dei tassi di interesse già pattuiti con l’Istituto di Credito, che variano dal 2 al 4% per ogni rata non pagata.
- Il nominativo del debitore non pagante viene iscritto nelle liste dei cattivi pagatori, sia quelle della Crif e delle altre Sic, sia quelle della Centrale Rischi. Il SIC, Sistema di Informazioni Creditizie, viene gestito dal CRIF, in cui sono raccolti i dati sui finanziamenti richiesti da privati, cittadini o imprese. Ciò comporta una reale difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti da Banche e Finanziarie, anche solo per richiedere prestiti esigui. L’iscrizione, però, non ha carattere irreversibile: sarà sufficiente regolarizzare i pagamenti con la propria Banca, la quale si farà carico di procedere con l’aggiornamento del database, che avverrà entro limiti di tempo stabiliti in base alla tipologia dell’inadempienza.
- Per il debitore potrebbe esserci il rischio di ricevere un pignoramento dell’immobile su cui grava l’ipoteca, che può sfociare nella messa all’asta dell’immobile stesso: con il decreto sui mutui D.L. n.72/2016, però, l’esproprio della casa è diventato sempre più difficile. Infatti, prima di procedere con l’esecuzione forzata, le Banche dovranno attendere il mancato pagamento di 18 rate mensili. Nel caso di una fidejussione, in presenza di una parte terza a garanzia del mutuo, la Banca procederà con la sua riscossione: il garante, quindi, dovrà pagare personalmente per il debitore inadempiente.
Fino a quando si può pagare?
Per i mutui si hanno 30 giorni per il pagamento della rata dal momento in cui questa scade. Se è dovuta il 1° del mese si ha quindi tempo fino alla fine del mese. Questa regola concede per esempio il tempo per incassare lo stipendio se questo viene pagato entro il 10 del mese. Dal 31esimo giorno inizia il ritardo e parte il conteggio degli interessi di mora, che andranno aggiunti agli interessi sul mutuo e al rimborso della quota capitale.
Le regole del mutuo si applicano anche ai finanziamenti?
Sì, con l’eccezione che non c’è un’ipoteca a garanzia del debito. In alcuni casi però ci sono altri tipi di garanzie, come la fideiussione. Per ogni debito non rimborsato vale poi la regola della segnalazione alla Centrale Rischi interbancaria della Banca d’Italia.