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Ancora un altro anno di tempo per congelare la rata del mutuo

Chi ha un finanziamento in corso e si trova temporaneamente in difficoltà con il pagamento delle rate, può richiederne la sospensione alla banca che ha erogato: il blocco dei versamenti partirà in via automatica dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Pubblicato il 12/01/2021
casetta tra mani
Mutuo

È diventato legge il Decreto n 173/2020, meglio conosciuto come Decreto Ristori, che ha riunito in un unico provvedimento tutte le misure straordinarie previste a novembre per famiglie, aziende e lavoratori colpiti dall’aggravarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Al suo interno, la sospensione dei mutui prima casa rappresenta uno dei temi più caldi, che ha trovato un duplice intervento a sostegno dei proprietari di case che non sono temporaneamente in grado di adempiere al pagamento delle rate.

Proroga della moratoria e sospensione anche per i mutui più recenti

Sono dunque due le disposizioni previste per i mutuatari che hanno deciso di richiedere la sospensione delle rate del finanziamento o sono in procinto di farlo.

Slitta infatti fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile usufruire della moratoria sui mutui, un anno di tempo in più per congelare la rata senza alcuna penale o costo aggiuntivo.

Allo stesso tempo, la nuova legge prolunga fino al 9 aprile 2021 la moratoria anche ai finanziamenti in ammortamento da meno di un anno.

Come funziona la sospensione delle rate

Chi ha un finanziamento in corso e si trovasse in grave difficoltà tanto, da non riuscire ad adempiere al pagamento delle rate, può richiederne la sospensione alla banca che ha erogato: il blocco dei versamenti partirà in via automatica dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Ad attivarlo basterà un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della pratica.

La sospensione delle rate del mutuo è possibile grazie al Fondo Gasparrini, anche Fondo di solidarietà per i mutui. Istituito con la finanziaria del lontano 2008 (legge 244 del 24 dicembre 2007), consente ad alcune categorie di lavoratori trovatisi in difficoltà economiche di bloccare il pagamento delle rate del mutuo, allungando così il periodo di ammortamento e delle garanzie per un tempo pari a quello in cui la rata è stata congelata.

Il fondo si occupa anche di pagare la parte di interessi durante lo stesso periodo.

La sospensione può essere richiesta per un massimo di due volte lungo la durata del mutuo e per complessivamente non più di 18 mesi. 

Chi può beneficiarne

Può fare richiesta di sospensione solo chi si sia trovato in una condizione lavorativa critica, che costituisca un impedimento a disporre delle risorse necessarie per far fronte all’impegno finanziario. In particolare a causa di:

  • perdita del lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato o del lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subentro al titolare del mutuo per sopraggiunta morte, riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile non inferiore all'80%;
  • riduzione dell'orario di lavoro di almeno trenta giorni;

Nuovamente introdotta la restrizione del reddito massimo consentito di 30.000 euro, con la presentazione obbligatoria dell’Isee per l’accesso al Fondo.

Infine i finanziamenti non possono essere superiori a 250.000 euro, così come previsto inizialmente. 

Quando la sospensione della rata non è concessa

La legge non ammette la concessione della moratoria nei seguenti casi:

  • quando c’è un ritardo dei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi;
  • quando si ha accesso ad altre agevolazioni pubbliche;
  • nel caso si sia stipulata un’assicurazione che consente la sospensione a copertura del rischio del verificarsi di eventi.
A cura di: Paola Campanelli

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