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Mutuo in franchi svizzeri, un peso che si può togliere

Pubblicato il 20/04/2016

Aggiornato il 05/05/2016

Mutuo in franchi svizzeri, un peso che si può togliere

Comprare casa è da sempre un obiettivo degli italiani, rappresenta un investimento solido, una sicurezza economica per il futuro. Mai come in questo periodo storico la stipula di un mutuo è così vantaggiosa grazie ai tassi di interessi bassissimi.

Le condizioni e i tassi di mutuo consentono di essere più tranquilli e di scegliere fra i vari prodotti che le banche ci offrono. È importante comunque fare la scelta migliore per le nostre esigenze. Segugio.it ci permette di confrontare le migliori offerte di mutuo che vengono proposte sul mercato per scegliere la più adatta a noi.

Non è stato sempre così, negli scorsi decenni i tassi d’interesse hanno toccato percentuali molto alte, a cui però non si poteva rinunciare se si voleva comprare casa. Le famiglie cercavano le soluzioni più convenienti, a volte discostandosi da quelle tradizionali, per poter pagare meno interessi e affrontare mensilmente la rata del mutuo con più serenità. Gli istituti di credito proponevano soluzioni differenti, che mostravano immediati vantaggi, ma, come in molte cose, il rovescio della medaglia ha poi presentato amare sorprese.

È il caso di Barclays Bank plc, la banca internazionale britannica fondata nel 1690 a Londra e presente in oltre cinquanta Paesi, che fra i prodotti offerti alla clientela, all’inizio di questo secolo e già alla fine del precedente, proponeva un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero: in questo modo sarebbe stato il tasso di cambio fra euro e franco svizzero a determinare gli interessi e il capitale da restituire alla banca. Indiscutibilmente i tassi erano più passi poiché il Libor, che rappresenta il tasso d’interesse di mercato a cui le banche si scambiano prestiti in franchi svizzeri, era più basso dell’Euribor. Inoltre la valuta svizzera, come la Svizzera stessa, rappresentava la stabilità e anche questa considerazione ha spinto molti italiani ad accogliere questa proposta in modo favorevole: un mutuo sicuro alle condizioni migliori presenti sul mercato, protetto dalla stabilità della moneta svizzera.

La svalutazione del franco svizzero nei confronti dell’euro avrebbe portato alla restituzione di interessi e capitali minori, situazione auspicata al momento della sottoscrizione del contratto o per lo meno presupposta ad una quota fissa vista la stabilità della valuta. La rivalutazione, invece, avrebbe portato ad un aumento del debito da restituire e purtroppo è ciò che è accaduto a fine 2014. A causa della crisi economica, ingenti capitali sono stati portati nelle banche svizzere rivalutando il franco, inoltre la Banca Centrale Svizzera ha deciso di far fluttuare la propria moneta sul mercato, portando a parità euro e franco, con un tasso di cambio 1:1. Questa situazione ha danneggiato enormemente i mutuatari quando hanno chiesto l’estinzione anticipata del capitale residuo.

Diversi possono essere i motivi che spingono le famiglie a voler estinguere il proprio mutuo prima del termine previsto e normalmente questa operazione non è un danno per la situazione economica del mutuatario, ma in questo caso sì. Infatti, il contratto di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero contiene una clausola proprio sull’estinzione anticipata che prevede una doppia conversione della cifra residua dovuta: tale importo espresso in euro deve prima essere convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio esistente alla stipula del mutuo e poi riconvertito in euro al tasso di cambio indicato al momento dell’estinzione. Una procedura complicata che mette in seria difficoltà i mutuatari che, se decidessero di perseguire con l’estinzione del mutuo, si troverebbero a pagare cifre enormi, l’applicazione della clausola di estinzione anticipata farebbe loro rimpiangere di non aver stipulato un mutuo tutto italiano anche con condizioni di interessi più alti.

Un prodotto proposto senza rischi, ma che porta conseguenze così negative al punto da far intervenire associazioni di tutela e istituzioni. Le condizioni contrattuali impedirebbero l’estinzione anticipata perché estremamente gravose e Altroconsumo ha prontamente diffidato Barclays dall’applicare tale clausola sollecitandone l’eliminazione dai contratti. La risposta di Barclays è stata prevedibile, per cui Altroconsumo ha depositato un’azione inibitoria davanti al Giudice.

La richiesta di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate non è stata però accolta dalla sesta sezione civile del tribunale di Milano che, con ordinanza del 16.11.2015, con riferimento alla disposizione relativa all’estinzione anticipata del mutuo e alla contestata mancanza di chiarezza, con conseguente violazione dell’art. 35 Codice del Consumo, ha osservato che il meccanismo di funzionamento di detta clausola è esattamente lo stesso applicabile in occasione dei conguagli semestrali, con l’unica variante costituita dall’indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio, posto che, in caso di estinzione anticipata, si ha riguardo esclusivamente al capitale e non anche agli interessi.

Il Giudice ha sostenuto che la terminologia impiegata nella disposizione poteva dare adito a dubbi interpretativi, come già osservato in alcune decisioni dell’ABF. In particolare, il problema si pone per la dicitura capitale restituito: posto che nell’ipotesi di estinzione anticipata l’indicizzazione coinvolgeva il capitale da rimborsare, l’adeguamento avrebbe dovuto riguardare il capitale residuo e non quello restituito sino alla data della richiesta di estinzione.
Una simile inesattezza poteva comportare la focalizzazione dell’attenzione del consumatore sul capitale restituito e non su quello da restituire, con le conseguenti errori di valutazione economica dell’operazione.

Né vale considerare il meccanismo utilizzato per i conguagli semestrali in base al quale, una volta operato il conguaglio, nessuna rivalutazione delle somme rimborsate da parte del mutuatario poteva più essere disposta; perché non si può chiedere al consumatore un ragionamento volto a supportare un’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali per giungere ad una corretta conclusione sul calcolo e, prima ancora, per compiere una corretta valutazione delle somme ancora dovute in caso di estinzione anticipata. In sostanza, quindi, una simile inesattezza potrebbe essere fonte di non corrette valutazioni economiche da parte del consumatori e, per ciò stesso, contravviene ai doveri di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, che impongono all’operatore professionale un onere di diligenza particolarmente stringente ed idoneo a colmare la normale asimmetria informativa nel rapporto con il cliente.

Va, però, ricordato che il ricorso aveva carattere di urgenza  ex art. 140 VIII comma del Codice del Consumo e il giudice non ha ravvisato nello specifico la prova della difficoltà dei mutuatari di procedere all’estinzione anticipata del mutuo in ragione dell’eccessiva onerosità. La questione, dunque, rimane ancora aperta e suscettibile di ulteriori sviluppi, soprattutto con riferimento ad eventuali azioni di tipo individuale.

A cura di: Orsola Mallozzi

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