Sospendere le rate del mutuo prima casa: come e quando conviene
A causa dell'emergenza Covid hanno accesso alla sospensione del mutuo prima casa famiglie, autonomi e professionisti. Lo stop arriva fino a un massimo di 18 mesi e ha un tetto di 250mila euro. Ma la convenienza di questa operazione va valutata. Scopriamo di più.
Aggiornato il 17/04/2020

Nessun Isee da presentare e accesso diretto, oltre che alle famiglie, anche ad autonomi e professionisti. Il Fondo Solidarietà mutui prima casa può essere attivato anche per l'emergenza coronavirus.
Lo stop ai mutui prima casa – fino a un massimo di 18 mesi – ha un tetto di 250mila euro e una serie di nuove regole da seguire. Ogni dettaglio è indicato, nero su bianco, in Gazzetta Ufficiale.
Come si accede al Fondo di Solidarietà?
Per accedere al Fondo di solidarietà, il cosiddetto Fondo Gasparrini, e mandare il proprio mutuo “ai supplementari”, basterà fare domanda alla propria banca, o a chi ha erogato il prestito. A sua volta, questo soggetto sottoporrà a Consap, l’ente che gestisce il Fondo, la richiesta per l’approvazione. A livello pratico occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile da lunedì 30 marzo sul sito di Consap, nella sezione dedicata alla sospensione dei mutui prima casa per emergenza Coronavirus. Alla domanda andrà allegato il provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito, come l’indennità di disoccupazione, o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili alla sua responsabilità. In questo documento andranno riportati il tempo di sospensione e la percentuale di riduzione dell’orario. Per maggiori approfondimenti è disponibile su Segugio.it la guida sulla sospensione rate mutuo su Segugio.it.
Destinatari della sospensione mutuo
Alla luce dell’emergenza Covid, ne hanno diritto i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività. Lo stop potrà essere richiesto anche per chi ha subìto una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo. Lo stop sarà di 6 mesi se l'interruzione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata tra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi. Sale a 12 se lo stop o la riduzione dell’orario è tra i 151 e i 302 giorni lavorativi consecutivi. Se la sospensione, o la riduzione, supera i 303 giorni consecutivi, la moratoria durerà fino a 18 mesi. Sono poi contemplati coloro che hanno specifiche situazioni di temporanea difficoltà:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Quando non si può accedere
Ci sono delle eccezioni a cui prestare attenzione:
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno, non meno, al momento della presentazione della domanda;
- non possono fare richiesta di sospensione coloro che sono in ritardo nel pagamento delle relative rate di oltre novanta giorni consecutivi.
Valutare la convenienza della sospensione
Anche se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza la richiesta di garanzie aggiuntive, l’accesso al fondo va valutato attentamente. Questo perché, se può essere un’occasione importante in un momento di difficoltà, potrebbe anche significare, per alcuni, precludersi la possibilità di ottenere un risparmio con la surroga del mutuo, non solo durante il periodo di sospensione, ma anche in futuro. Prima di congelare il mutuo, dunque, sarebbe opportuno valutare con attenzione e scegliere questa opzione solo se veramente necessaria. Nel caso di interruzione del periodo di pagamento, infatti, il piano di ammortamento verrà allungato di un periodo pari alla durata della sospensione e il mutuatario dovrà comunque corrispondere alla banca gli interessi maturati (il 50%), e non coperti totalmente dal fondo, sulle rate non versate.