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Nuove regole sulle agevolazioni prima casa per il 2016

Pubblicato il 11/02/2016

Aggiornato il 29/02/2016

Nuove regole sulle agevolazioni prima casa per il 2016

Le agevolazioni sulla prima casa hanno un valore importantissimo per il contribuente ed è fondamentale conoscerle e sapere come usufruirne. Prendendo ad esempio due recenti sentenze, facciamo maggior chiarezza sulla categoria catastale e sul credito d’imposta.

La categoria catastale

Ora è certo, l’unica cosa importante per ottenere le agevolazioni legate all’acquisto della prima casa è la categoria catastale. Non contano più i metri quadri della superficie dell’appartamento. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Roma con effetto retroattivo, quindi vale anche per tutte quelle abitazioni acquistate prima della riforma del 2014.

Il tribunale, con sentenza n. 4449/2015, ha accolto il ricorso di un proprietario che, avendo acquistato un immobile nel 2008, aveva ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un atto di rettifica che revocava le agevolazioni per la prima casa. La motivazione: la superficie complessiva del bene immobile è superiore al limite di 240 metri quadri, come previsto dalla normativa del 1969. La casa, quindi, veniva identificata come immobile di lusso. Il soggetto si era rivolto al Centro Territoriale Permanente di Roma, che in prima istanza aveva respinto la sua domanda, ma poi ha dovuto accogliere il ricorso in base all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 che stabilisce il principio dell'abolitio criminis. Tale principio afferma che salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

La riforma del 2014 ha completamente rivisto i criteri per la concessione delle agevolazioni per la prima casa e sono solo questi ultimi che vanno tenuti in considerazione, perché annullano tutte le differenti normative precedenti. Anche l'Agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 2014, al paragrafo 1,3 ha confermato che a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell'imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l'immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969.

Il credito d’imposta

Anche in questo caso partiamo da una sentenza, la n. 2072 della Corte di Cassazione, depositata il 3 febbraio 2016, che stabilisce che il beneficio del credito d’imposta per l’acquisto della prima casa è ammissibile a catena. Ciò significa che passa da un’abitazione all’altra purché sia sempre prima casa, quindi non ne è prevista l’estinzione.

Ai sensi della legge 448/1998, chi vende un’abitazione comprata con l’agevolazione prima casa e riacquista, entro un anno, un’altra prima casa continua a beneficiare del credito d’imposta. Questo credito è pari all’imposta di registro o all’iva pagata per il primo acquisto effettuato, nei limiti dell’importo dell’imposta di registro o dell’iva assolti con il secondo acquisto.

Ipotizziamo che per l’acquisto della prima casa abbiamo speso 1.000 euro per l’imposta di registro. Decidiamo poi di vendere quella casa e riusciamo a comprare una nuova prima casa più grande entro un anno dalla vendita, per la quale l’imposta di registro ammonta a 1.200 euro. A questo punto, avendo un credito di imposta scomputabile, dovrò pagare solo la differenza di 200 euro, perché i 1.000 euro di credito d’imposta precedenti vengono portati in compensazione.

Infatti, nella sentenza la Corte di Cassazione si è espressa nel modo più favorevole al contribuente, stabilendo che: il contribuente si può avvalere del credito d’imposta anche se tale credito si era formato non già con il pagamento di una somma, ma in virtù di utilizzo di altro credito d’imposta relativo al precedente acquisto.

La normativa sul credito d’imposta vuole incentivare l’acquisto della prima casa, anche quando il proprietario decide di vendere l’immobile per acquistarne un altro più adatto alle proprie condizioni personali o familiari, agevolando il contribuente attraverso l’autorizzazione ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d’imposta.

A cura di: Orsola Mallozzi

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