Estinzione anticipata mutui: nessuna commissione!
I mutuatari possono dormire sonno tranquilli. La paventata commissione sull’estinzione anticipata dei mutui non verrà applicata. Lo ha deciso la Direttiva Europea 17/2014 (Mortgage Credit Directive) ora in fase di recepimento nel Disegno di Legge della Delegazione Europea 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dovrà essere ufficializzato entro il 21 marzo 2016, concretizzando otto direttive comunitarie riguardanti diverse tematiche. Per quanto riguarda i mutui, è stato precisato che non dovranno essere applicate penali in caso di estinzione anticipata del proprio finanziamento.
Si tratta di un chiarimento cruciale, dopo la diatriba aperta negli ultimi mesi, quando l’applicazione della penale sembrava essere un’ipotesi imminente. Ricordiamo che in passato questo costo veniva calcolato sul debito residuo al momento della richiesta di chiusura del finanziamento. Normalmente si trattava di una percentuale compresa tra l’1,5% e il 2%.
Le cose sono cambiate nel 2007 con le revisioni introdotte dal Decreto Bersani, che aveva cancellato tale costo aggiuntivo sui mutui erogati a partire da quell’anno, mantenendo tuttavia la penale sui finanziamenti accesi in precedenza, pur con una revisione al ribasso.
Il decreto si esprime anche su altre tematiche legate al mercato mutui. In particolare introduce un metodo standard per la valutazione del patrimonio immobiliare che sarà elaborato con la collaborazione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Questa disposizione ha l’obiettivo di omogeneizzare i criteri di determinazione del valore delle abitazioni in relazione alle perizie per la concessione del mutuo.
Una particolare attenzione viene rivolta alla tutela del potenziale contraente del mutuo, che deve essere informato sulle caratteristiche del contratto. In particolare, viene richiesta l’esplicitazione del Taeg, l’indicatore che definisce risulta il costo globale del prestito, necessario per comparare i diversi mutui.
Introdotto inoltre l’obbligo di fornire al cliente il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES).
I futuri mutuatari, come specificato dall'articolo 12 del Ddl, avranno la possibilità di beneficiare di un "periodo di riflessione" della durata di una settimana prima di sottoscrivere il contratto. Questa opzione viene promossa per garantire la maggior trasparenza possibile, anche attraverso la possibilità di comparare le offerte con quelle degli istituti di credito competitor.
Analogamente, sono stati concordati sette giorni di "riflessione antecedente alla conclusione del contratto".
La nuova normativa si esprime anche sul problema del pagamento delle rate del mutuo. Di fronte a un numero crescente di mutuatari in difficoltà, la Direttiva Europea prescrive agli istituti bancari termini di tolleranza più ampi nei confronti di chi non riesce a rispettare le scadenze del piano di ammortamento.
Viene lasciata ai Governi dei singoli Paesi la possibilità di stabilire dei limiti agli oneri da sostenere in caso di mora, semplificando in parallelo l’iter di rimborso del debito residuo dopo la procedura esecutiva.
Infine viene presa in considerazione la figura del consulente finanziario che, secondo le disposizioni approvate, non percepirà commissioni per il proprio servizio di consulenza e dovrà fornire agli acquirenti informazioni finanziarie di dettaglio legate alla solvibilità nel tempo e agli eventuali rischi collegati al finanziamento.
Sempre a questo proposito, verrà istituito il Passaporto europeo per agenti e mediatori del credito: un documento fondamentale, che permetterà di operare senza vincoli sull’intero territorio europeo.
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