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Le novità sulle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni

La Guida che l’Agenzia delle Entrate predispone in materiale di compravendite immobiliari è stata oggetto di aggiornamento. Sotto la lente le novità previste per l’acquisto di abitazioni da affittare, le agevolazioni prima casa e le nuove imposte in vigore.

Pubblicato il 06/02/2015
Le novità sulle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni

In arrivo l’aggiornamento alla Guida “Fisco e casa acquisto e vendita”, a cura dell’Agenzia delle Entrate. La pubblicazione, aggiornata periodicamente dall’istituto, contiene le principali novità in materia.

In particolare, vengono approfondite le modifiche introdotte negli ultimi mesi dalla Legge di Stabilità, ovvero le norme relative all’acquisto di abitazioni da affittare, le agevolazioni prima casa e le nuove imposte in vigore.

Per quanto riguarda le abitazioni destinate alla locazione, il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 introduce una deduzione dal reddito complessivo Irpef per l’acquisto di unità immobiliari destinate a uso residenziale, che verranno poi date in locazione. La deduzione ammonta al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile indicato sull’atto di compravendita, con il limite massimo di spesa di 300.000 euro e può essere ripartita in otto quote annuali del medesimo importo. Non è prevista la cumulabilità con altre agevolazioni fiscali riguardanti le stesse voci di spesa.

Il provvedimento si rivolge a persone fisiche che non esercitano attività commerciali ed è applicabile ad immobili di nuova costruzione, invenduti alla data del 12 novembre 2014, ovvero dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 133/2014. Sugli edifici in oggetto possono essere stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo. Gli acquisti agevolati possono essere effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni “prima casa”, il requisito principale è che l’abitazione non deve essere considerata di lusso (categoria catastale A1, A8 per le ville o A9 per castelli e beni storici).

Occorre poi dimostrare di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altri immobili siti nel Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato. Inoltre non bisogna aver beneficiato delle agevolazioni prima casa per altro immobile sul territorio nazionale, anche come usufrutto o nuda proprietà.

Dal 1° gennaio 2014 sono cambiate anche le imposte in vigore, anche in relazione alla tipologia di venditore (privato o impresa) e di immobile (prima o seconda casa). Nel caso in cui il venditore è una persona e quindi un soggetto privato, l’imposta di registro ammonta al 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.

Se invece chi vende è un’impresa, si verificano due diverse casistiche:

•esente da Iva, con l’imposta di registro pari al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna;

•soggetta a Iva, con l’aliquota del 10% (o del 22% per le abitazioni di lusso); in questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna.

La Guida può essere scaricata direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alle rsitrutturazioni edilizie, dove sono presenti altri approfondimenti ed aggiornamenti legati a tematiche fiscali.

A cura di: Alessia De Falco

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