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Decreto Bersani: cosa cambia per i mutui?

Il Decreto Bersani fa parte del "pacchetto liberalizzazioni" proposto nel 2007 dall'allora Ministro dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani. Obiettivo della Legge Bersani è aprire i mercati, apportando modifiche a beneficio e tutela dei consumatori. Scopriamo di più.

mani su una scrivania vicino a un martelletto che indicano una riga di un documento
Decreto Bersani e mutui: estinzione anticipata, portabilità, ipoteca

Il Decreto Bersani, anche detto Legge Bersani, ha apportato innumerevoli novità in diversi settori economici, agevolando il processo di liberalizzazione a beneficio e tutela del consumatore finale. Il Decreto Legge, del 31 gennaio 2007, n.7, venne convertito in legge il 2 aprile 2007, n.40. A proporlo fu l’allora Ministro dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani.

Relativamente al settore dei mutui, tale legge introduce due importanti cambiamenti a favore del mutuatario e cioè:

  • Elimina la penale per l’estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario;
  • Introduce la portabilità o surroga del mutuo a costo zero, ovvero la possibilità per il mutuatario di trasferire senza spese il debito residuo presso un altro istituto di credito.

Analizziamo nel dettaglio queste due novità, per capire come il Decreto Bersani abbia influito sul settore mutui.

Cos’è la surroga del mutuo?

A disciplinare la surrogazione interviene l’articolo 8 della Legge, che recita come:

  1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
  2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
  3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

In altre parole, secondo l’articolo 8 del Decreto, il mutuatario è libero di cambiare banca e di trasferire il proprio mutuo presso un altro istituto di credito senza dover pagare alcun costo. La potabilità è possibile solo quando il finanziamento è pari al credito residuo. Se il mutuatario desidera cambiare banca e modificare l’importo del mutuo allora dovrà optare per la sostituzione del mutuo, ovvero stipulare un mutuo ex novo e affrontare nuovi costi di accensione. Per saperne di più, scopri la differenza tra surroga e sostituzione del mutuo.

Trasferire il mutuo in un’altra banca a costo zero si può tradurre in un vero e proprio risparmio per il mutuatario. Grazie alla potabilità è infatti possibile approfittare di condizioni economiche e contrattuali migliori, come ad esempio un tasso di interessi più basso, un piano di ammortamento più lungo e/o rate mensili più basse.

Scopri le migliori offerte per surrogare il tuo mutuo e valuta la possibilità di trasferire a costo zero il credito residuo. Ricorda che la surroga conviene soprattutto in caso di mutui giovani, ovvero quando la rata è composta in gran parte dalla quota di interessi. Man mano che il mutuo invecchia, la quota di interessi diminuisce e aumenta la quota capitale. Dunque sostituire il tasso di interesse in mutui prossimi all’estinzione può non apportare alcun vantaggio economico al mutuatario.

Estinzione anticipata del mutuo senza penale

L’articolo 7 del Decreto Bersani è, invece, dedicato all’estinzione anticipata del mutuo e recita come:

  1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
  2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo prevede dunque l’eliminazione della penale per estinzione anticipata per quei mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007. Quindi ai sensi del Decreto Bersani non sono ammesse clausole, neanche in date successive a quella di conclusione del contratto, che includano penali, commissioni, o qualsiasi altro tipo di prestazione a favore della banca e a carico del mutuatario, nel caso in cui questo decidesse di restituire anticipatamente il credito residuo ed estinguere prima del tempo il mutuo.

L’articolo 7 della Legge ha stabilito essere in capo all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e alle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale il compito di definire le disposizioni generali che gli istituti di credito devono seguire per la riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere e per la determinazione del limite massimo della penale prevista per la richiesta di estinzione anticipata o parziale del mutuo. Tale accordo, del 2 maggio 2007, ha definito le penali massime per i mutui stipulati prima del 2 aprile 2007.

Ultimo aggiornamento gennaio 2022

A cura della Redazione

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