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Decreto Concorrenza: quali novità per il settore mutui?

Vediamo quali novità ha apportato nel settore mutui il Decreto Concorrenza (Ddl n.2085-B). In particolare, cosa cambia per le polizze assicurative poste a garanzia di un mutuo e per i notai? In che modo tali cambiamenti operano a tutela del consumatore finale?

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Cosa cambia per i mutui con il DDL Concorrenza?

Il Decreto Concorrenza di cui parliamo in questo articolo è il Ddl n.2085-B approvato il 4 agosto del 2017. In conformità alle Direttive Europee, questo decreto aggiunge un ulteriore tassello al percorso legislativo per la liberalizzazione dei mercati e abolisce alcuni ostacoli regolatori a tutela dei consumatori.

In particolare relativamente al settore dei mutui, il Decreto Concorrenza introduce importanti novità legate alle polizze mutuo e alla figura del notaio:

  • La banca non può vincolare l'erogazione del mutuo alla sottoscrizione della polizza proposta al cliente;
  • Il numero dei notai passa da 1 ogni 7 mila abitanti a 1 ogni 5 mila e si estende l’area territoriale su cui possono esercitare le loro funzioni.

Vediamo questi punti nel dettaglio.

Polizze mutuo: il cliente ha la libertà di scegliere la polizza

L’articolo 136 del Ddl n.2085-B modifica l’articolo 28 del decreto legge del 24 gennaio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 del 24 marzo 2012. Al comma uno stabilisce quanto segue:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private […] le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà  o reperirà  sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario».

Ciò non esclude la possibilità per la banca di avanzare comunque una propria proposta di copertura assicurativa. Nel farlo è però obbligata a fornire al proprio cliente tutte le informazioni riguardanti la polizza, comprese eventuali provvigioni percepite dalla società assicurativa. In più quando la sottoscrizione della polizza assicurativa è indispensabile ai fini dell’accensione del mutuo, la banca dovrà presentare due proposte distinte, in questo modo il cliente sarà in grado di confrontare le due offerte e scegliere quella più conveniente.

Il comma due dell'articolo 136 del Decreto, recita:

«Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1».

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Perché stipulare una polizza assicurativa mutuo?

Nel caso di mutui ipotecari, l’assicurazione sull’immobile è sempre necessaria. Ma ci sono casi in cui la banca richiede la sottoscrizione di ulteriori polizze, come, ad esempio, la polizza sulla vita a copertura dei rischi legati alla morte del mutuatario o ancora la polizza a Responsabilità Civile per tutelarsi dai danni causati a terzi dal bene ipotecato.

Le assicurazioni legate ai mutui rappresentano un costo rilevante a carico del mutuatario e possono pesare sulla spesa finale per l'accensione del finanziamento. Ecco perché è giusto che il cliente abbia la possibilità di scegliere la polizza più vantaggiosa e confrontare le offerte senza sentirsi obbligato ad accettare la proposta assicurativa della banca creditrice.

Non bisogna dimenticare che le polizze mutuo rappresentano una garanzia non soltanto per la banca, ma anche per il mutuatario. Quest'ultimo, infatti, tutela il bene acquistato e oggetto di ipoteca da eventuali incidenti che possono mettere a rischio o danneggiare il suo investimento. Si pensi, ad esempio, al mutuo per l’acquisto della prima casa: assicurare l’immobile non solo protegge la banca, ma tutela il mutuatario nel caso di eventi che possono compromettere l’integrità dell’immobile.

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Aumenta anche il numero dei notai

Come anticipato all’inizio, il Ddl Concorrenza 2017 aumenta il numero dei notai. Di fatto all’articolo 145 si legge:

«Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti».

Il numero dei notai passa, quindi, da 1 ogni 7mila abitanti a 1 ogni 5mila e si estende inoltre l’area territoriale su cui possono esercitare le loro funzioni (che comprende il distretto della Corte d’Appello, l’intera regione o addirittura più regioni, se queste sono comprese nel territorio di influenza della relativa Corte d’Appello).

I notai saranno inoltre obbligati a pubblicizzare gli onorari, per garantire maggiore trasparenza e competitività. Per concludere, il decreto impone loro di custodire su un apposito conto dedicato le somme dovute a titolo di tributo e le spese anticipate in relazione agli atti di repertorio.

Ultimo aggiornamento gennaio 2022

A cura della Redazione

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