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Cos'è il tasso di usura?

Al momento della firma di un contratto di mutuo bisogna sempre controllare che il tasso di interesse non superi la soglia dell'usura. A definire la soglia è la Banca d'Italia in base al TEGM per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In presenza di interessi usurari la clausola è nulla.

tre modellini di casa in primo piano con percentuali di vendita
Finanziamenti e interessi usurari

Per usura si intende il reato commesso nel prestare denaro a tassi di interesse illegali in quanto troppo alti tanto da rendere al debitore impossibile o comunque difficoltoso il rimborso. La soglia del tasso usurario è il valore a partire dal quale un tasso è illegale.

Prima di firmare un contratto di mutuo è sempre bene verificare che il tasso di interesse non superi la soglia dell’usura, che viene definita dalla Banca d’Italia in base al TEGM per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora nel contratto venissero accertati interessi usurari, la clausola sarebbe nulla e gli interessi non sarebbero dovuti, così come previsto dall’articolo 1815 del Codice Civile. È possibile conoscere i tassi di usura attuali, consultando l’osservatorio tassi presente su Segugio.it. Ci si può fare così un’idea dell’andamento dei tassi di riferimento Eurirs, Euribor e BCE, utilizzati dalle banche per stabilire i tassi sui contratti di mutuo.

La liceità dei tassi applicati è oggetto della legge numero 108/96. Sono poi le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull’usura” della Banca d’Italia a dotare gli intermediari finanziari di tutti i criteri tecnici per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati. I Decreti ministeriali, che aggiornano i tassi soglia, ordinano agli intermediari di verificare l’usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base di tali criteri tecnici. Le istruzioni della Banca d’Italia vengono aggiornate in base pure ai cambiamenti che si registrano in ambito normativo.

Quando il tasso diventa usura?

Il tasso di interesse diventa usurario quando supera i tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari. A partire dal 14 maggio 2011 il limite oltre cui gli interessi vengono definiti usurari viene calcolato, aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, a cui si somma un margine di altri quattro punti percentuali. Così come comunicato dal Dipartimento del Tesoro il 18 maggio 2011, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Questa metodologia di calcolo è stata introdotta dal Decreto Legge 70/11 che ha modificato l'articolo 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

Il TEGM viene rilevato ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le tabelle dei Tassi Effettivi Globali Medi vengono poi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sui siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tocca proprio alla Banca d’Italia emanare le istruzioni per la rilevazione dei TEGM e verificare che le banche e gli intermediari finanziari rispettino i principi di calcolo stabiliti dalle istruzioni e considerino il limite delle soglie di usura.

I tassi soglia devono essere sempre esposti in modo corretto cosicchè la clientela possa accedervi. La rilevazione svolta dalla Banca d'Italia sui tassi effettivi globali riguarda le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, il factoring e il credito revolving. La Banca d'Italia ha chiesto agli intermediari di condurre una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso.

Sotto la lente ci sono anche tutti i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito. Parliamo di credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti. Per questa forma di credito il controllo sul rispetto delle soglie viene fatto solo all’atto della stipula del contratto.

Banche e intermediari finanziari sono, dunque, tenuti all’invio di una segnalazione alla Banca d’Italia con cadenza trimestrale: 1°gennaio-31 marzo; 1° aprile-30 giugno; 1° luglio-30 settembre; 1°ottobre-31 dicembre. I dati devono essere inviati alla Banca d’Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

Cosa deve essere incluso nel calcolo del TEG?

I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia comprendono, al di là del tasso nominale, gli oneri legati all’erogazione del credito. Non rientrano, invece, nel calcolo del Teg gli interessi di mora. Questi ultimi, infatti, devono essere versati soltanto in casi di inadempienza da parte del debitore. La loro esclusione fa sì che non ci siano innalzamenti eccessivi delle soglie a scapito dei clienti in quanto gli interessi moratori sono sempre più alti.

Ad evidenziarlo sono pure i Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo cui “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.

È chiaro, però, che pure gli interessi di mora siano soggetti alla normativa anti-usura. Così come riportato nei Decreti trimestrali “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

Ultimo aggiornamento novembre 2021

A cura di: Tiziana Casciaro

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