Terzo Datore di Ipoteca
La figura del terzo datore di ipoteca è ricorrente in caso di mutui ipotecari. Il terzo datore di ipoteca può essere un genitore che sostiene il figlio nell’acquisto della prima casa.

Si parla di terzo datore di ipoteca per indicare quella persona che consente volontariamente di costituire un'ipoteca su un bene di sua proprietà a garanzia di un debito contratto da un altro soggetto. La figura del terzo datore di ipoteca è ricorrente nell'ambito dei mutui ipotecari.
Quando si sottoscrive un mutuo, possono essere tre, dunque, le figure principali coinvolte: l’istituto di credito, il debitore e il terzo datore di ipoteca. Il terzo datore di ipoteca può essere, ad esempio, un genitore che sostiene il figlio nell’acquisto della prima casa. Non occorre, però, che ci siano necessariamente vincoli di parentela: chiunque può ricoprire questo ruolo a garanzia del mutuo che verrà acceso per sostenere chi non ha la forza economica di procedere in modo autonomo dando maggiori garanzie alla banca. L’immobile ipotecato non è naturalmente solo quello del debitore, ma anche quello appartenente al terzo datore di ipoteca.
Il terzo datore di ipoteca non è automaticamente anche contraente del debito. Tale opzione è possibile soltanto se prevista contrattualmente. È chiaro che in caso di insolvenza da parte del debitore principale, il terzo datore di ipoteca rischia, però, di perdere la proprietà dell’immobile che è stata posta a garanzia del finanziamento.
Secondo l’articolo 2869 del Codice Civile l'ipoteca, costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Per “fatto del creditore” si intende, ad esempio, una condotta omissiva o comunque commissiva (per esempio il mancato rinnovo dell'ipoteca o rinuncia).
Ultimo aggiornamento gennaio 2022