Forza maggiore
In caso di forza maggiore una prestazione diventa impossibile, ma senza colpa del debitore. Si può richiedere la risoluzione di un contratto se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Per forza maggiore si intende un evento o una circostanza di una forza tale da non potervsi opporre. Un soggetto non è capace di opporre resistenza ed è così costretto ad agire in uno specifico modo. In ambito giuridico si fa riferimento alla forza maggiore nell'articolo 45 del Codice Penale, che recita che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore. L’azione, che esonera da responsabilità, viene considerata inevitabile.
È il caso di un imbianchino che sta tinteggiando la facciata di una palazzina e che, a causa di una forte raffica di vento, scivola dall’impalcatura e precipita su un passante. In questi casi è stata la forza della natura a prevalere su quella del soggetto.
Non esiste una vera e propria definizione di forza maggiore nell'Ordinamento civile italiano nonostante se ne faccia spesso menzione come impossibilità di portare a termine una data prestazione.
Si fa, infatti, riferimento a tale termine nell’articolo 1785 del Codice Civile, dove viene stabilito che un albergatore, nel caso di cose consegnate a lui dai clienti, non è responsabile quando deterioramento, distruzione o sottrazione siano dovuti, ad esempio, a forza maggiore. Se viene perpetrata una rapina, l’albergatore è esente da responsabilità quando ha fatto di tutto per scongiurare tale episodio criminale.
Le sentenze pronunciate in grado d’Appello possono essere impugnate per revocazione, così come stabilito dall’articolo 395 del Codice di Procedura penale, se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Anche nell’articolo 1467 del Codice Civile si fa riferimento alla forza maggiore per indicare che un debitore può richiedere la risoluzione di un contratto se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.
Anche in caso di mutuo si può invocare la causa di forza maggiore. Ciò avviene se è stata inserita una specifica clausola. Nel contratto devono essere, infatti, indicati, all’atto della stesura, gli eventi imprevedibili che possano "assolvere" il debitore nei casi di inadempienza.
Ultimo aggiornamento novembre 2021