Frutti
I frutti si dividono in naturali e civili: i primi appartengono al proprietario della cosa madre, tranne nei casi in cui la proprietà di questi sia attribuita ad altri; i frutti civili si comprano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.

Si parla di frutto per indicare un bene che proviene da altri beni, ma che assume un valore autonomo. Il frutto può derivare da altri beni sia come conseguenza naturale che come effetto di un accordo tra soggetti differenti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 820 del Codice Civile esistono, infatti, due tipi di frutti:
- Frutti naturali: provengono direttamente dalla cosa. È il caso dei prodotti agricoli, della legna, delle cave, dei materiali estratti dalle miniere o degli animali. Finché non avviene la separazione, i frutti sono parte della cosa e non hanno un’entità propria. I frutti naturali si dividono a loro volta in: frutti pendenti (sono ancora legati alla cosa che li produce), frutti separati (sono separati dalla cosa che li produce), frutti percetti (sono raccolti), percipiendi (non sono stati raccolti), esistenti (si trovano presso il possessore della cosa madre) e consumati (frutti consumati, trasformati o alienati dal possessore).
- Frutti civili: sono quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento della proprietà. È il caso di un canone di locazione: il proprietario ottiene una somma di denaro come compenso da parte di chi fruisce di una sua proprietà. Appartengono ai frutti civili anche gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita.
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa madre, ovvero chi li produce, tranne nei casi in cui la proprietà di questi sia attribuita ad altri, come un affittuario o un usufruttuario.
Chi si appropria dei frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare chi si è occupato delle spese della produzione e del raccolto. I frutti civili si comprano, invece, giorno per giorno in ragione della durata del diritto.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 984 del Codice civile i frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto. I primi diventano di sua proprietà quando si separano dalla cosa madre. I frutti civili risultano un diritto di credito verso terzi.
Ultimo aggiornamento novembre 2021