Usufrutto
L'usufruttuario, oltre che godere della cosa, può raccoglierne anche i frutti. La durata dell'usufrutto non può essere superiore alla vita dell'usufruttuario.

L'usufrutto, regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, è un diritto di godimento di un bene di proprietà di un altro soggetto, a patto che venga rispettata la destinazione economica. Si tratta di un diritto reale che vede coinvolte due figure: l’usufruttuario e il nudo proprietario. L’usufruttuario, oltre che godere della cosa, può raccoglierne anche i frutti.
La durata dell’usufrutto non può andare oltre la vita dell’usufruttuario. Inoltre l’usufrutto, costituito a favore di una persona giuridica, non può avere una durata superiore ai 30 anni.
Il nostro ordinamento prevede che l'usufruttuario possa cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. La cessione deve essere notificata al proprietario. Finché non viene notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa. Se il proprietario, dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni siano state fatte per disposizione della pubblica autorità.
Le spese per le riparazioni straordinarie del bene toccano al nudo proprietario, mentre quelle relative alla manutenzione ordinaria e alle imposte spettano all’usufruttuario. Nel caso in cui il nudo proprietario si rifiuti di far fronte al pagamento delle spese straordinarie riguardanti la proprietà, l’usufruttuario potrà procedere autonomamente per poi richiedere, al termine dell’usufrutto, il rimborso del denaro versato.
L’usufruttuario ha anche diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa. Tale indennizzo deve essere concesso nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
L’estinzione dell’usufrutto può verificarsi in determinate circostanze, quali: grave danneggiamento del bene, prescrizione causata da un uso non protratto e scadenza dei termini.
Ultimo aggiornamento gennaio 2022