Imposta ipotecaria
L'imposta ipotecaria è un tributo dovuto per ogni atto di vendita, donazione o successione che gli acquirenti o i beneficiari del trasferimento devono corrispondere.

L’imposta ipotecaria è un tributo indiretto che colpisce il trasferimento degli immobili sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, oltre che l’iscrizione di un diritto o di un vincolo.
Ogni atto di vendita, donazione, successione, costituzione di diritti o iscrizione di ipoteche su un bene è soggetto all’applicazione dell’imposta ipotecaria.
Obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria sono i soggetti che richiedono la registrazione o le altre formalità, quindi gli acquirenti o i beneficiari del trasferimento, come i donatari o gli eredi.
Il versamento dell'imposta ipotecaria avviene servendosi del modello F23 - indicando il codice tributo 649T - oppure il modello F24, a opera del notaio che redige l’atto di trasferimento o costituisce ipoteca o altri diritti. Le spese di iscrizione sono a carico del debitore.
L'imposta ipotecaria si applica sia in misura fissa che proporzionale, secondo diverse aliquote e in base alla natura degli atti.
In caso di acquisto di immobile, l’aliquota sarà:
- per immobili acquistati da un soggetto privato e destinati a “prima casa”: € 50,00;
- per immobili acquistati da un soggetto privato e “ non prima casa”: € 50,00;
- per immobili “prima casa” acquistati da impresa (con IVA al 4%): € 200.
In caso di donazione o successione l’imposta ipotecaria sarà sempre fissa di € 200,00, ma se almeno uno dei beneficiari è in possesso dei requisiti per ottenere le agevolazioni sulla prima casa. In tutti gli altri casi si applica l'imposta con l'aliquota ordinaria del 2%.
Nel caso di iscrizione o rinnovo di ipoteca (e sulle relative annotazioni), l’imposta ipotecaria è dovuta sull’ammontare del credito, comprensivo di interessi e accessori per cui l’ipoteca è iscritta.
Per l'iscrizione ipotecaria inerente ai mutuo, l'imposta fissa è al 2%. Nel caso di mutuo con durata pari almeno a 18 mesi concesso da una banca, l'imposta ha l’aliquota agevolata dello 0,25%.
Ci sono dei casi in cui l’imposta ipotecaria non è dovuta, e precisamente sui versamenti effettuati a favore di:
- Stato;
- Regioni, Provincie e Comuni;
- enti e fondazioni riconosciute legalmente;
- ONLUS.
Ultimo aggiornamento novembre 2021