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Bonus facciate: cosa prevede e come ottenerlo

Scende sensibilmente rispetto al 2021, ma resta ancora interessante, il bonus fiscale previsto per i lavori relativo alle facciate degli edifici. Andiamo a vedere quali sono le condizioni d'accesso, i limiti previsti e come avanzare la richiesta di rimborso.

Pubblicato il 08/04/2022
condominio residenziale con auto parcheggiate in strada
Bonus facciate: tutte le informazioni per il 2022

Taglio dell’agevolazione, impatto sui lavori trainati e nuove regole sulla cessione dei crediti. Il Bonus Facciate è stato profondamente rimodulato dall’ultima legge di Bilancio ed è opportuno esaminarne le caratteristiche principali per capire se è ancora conveniente o se vi sono strade alternative che consentono rimborsi maggiori delle spese sostenute.

La detrazione

Tra il 2020 e il 2021 il Bonus Facciate consentiva di recuperare il 90% di quanto speso per restaurare la parte degli edifici visibile dal suolo pubblico. Dall’inizio di quest’anno, invece, il beneficio scende al 60%. Un taglio non da poco per quello che fin qui risultava la seconda misura più amata dagli italiani dopo il Superbonus 110%. L’entità della detrazione è stata decisa dopo una serie di valutazioni da parte del Governo, che nella bozza iniziale della manovra di Bilancio aveva addirittura escluso la proroga, poi si è convinto a introdurla, ma limitandone l’importo, e quindi i costi a carico dello Stato.

Mentre è stata confermata l’assenza di un tetto massimo, il che significa che possono accedere all’agevolazione anche i lavori più costosi. Ovviamente, sempre che vengano rispettati tutti i requisiti di legge e fatto salvo il potere ispettivo degli organi preposti per verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore degli interventi eseguiti.

I lavori ammessi al bonus facciate

La normativa prevede l’accesso al Bonus Facciate per gli “interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti purché ubicati in centri urbani in zone classificate A (centro storico) o B (zone di completamento) dai vigenti strumenti urbanistici”, per citare il testo di legge. Questo significa che la detrazione non si applica agli immobili ubicati in zona C (zona di espansione), zona D (produttiva) o E (agricola).

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Chi può accedere al bonus facciate

Al beneficio fiscale possono accedere tutti i contribuenti, a prescindere dal reddito. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Rimane salva la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ma a fronte di alcune novità introdotte di recente per contrastare le frequenti frodi in materia. In particolare, da quest’anno è stata introdotta la “non cedibilità successiva” del credito fiscale. Dunque è ammesso un solo passaggio, nel tentativo di limitare le storture. Anche se, sottolineano dall’Abi (Associazione bancaria italiana), non sembra del tutto chiara la situazione per chi ha già avviato le pratiche. Tant’è che, subito dopo l’approvazione del correttivo, molti potenziali acquirenti, come le piccole banche, hanno congelato tutte le operazioni.

Inoltre, per accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito ora occorre presentare due documenti, il visto di conformità e l’asseverazione dei prezzi, che richiedono l’intervento di un professionista chiamato a certificare la regolarità della posizione rispetto alla legge e l’affidabilità della spesa indicata.

Oltre alle persone fisiche, al Bonus Facciate possono accedere anche:

  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto, a patto che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari possono essere effettuati da uno dei condomini delegato al compito o dall’amministratore del condominio.

A cura di: Luigi dell'Olio

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