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Imposta di registro

L'imposta di registro si ha sugli atti che vanno registrati o che semplicemente si desidera iscirvere in un registro e serve a remunerare lo Stato per il servizio.

donna con casetta in una mano
Cos'è l'imposta di registro?

L’imposta di registro si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

Questo tributo ha lo scopo di fornire un’entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati: conservare traccia degli atti pubblici tra cittadini privati in modo da conferire loro certezza giuridica.

Gli atti registrati sono conservati in un apposito ufficio situato presso l’Agenzia delle Entrate che li riporta in ordine cronologico.

Gli atti soggetti a registrazione e al pagamento dell’imposta sono:

  • gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;
  • gli atti formati all'estero, di trasferimento della proprietà o costituzione e trasferimento di altri diritti reali su beni immobili o aziende esistenti in Italia;
  • gli atti formati all'estero che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di beni immobili o aziende esistenti in Italia;
  • i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia;
  • i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse.

Non sono, invece, soggetti a registrazione e, dunque, al pagamento dell’imposta di registro:

  • gli atti relativi all'applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse;
  • gli atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati;
  • i contratti di lavoro subordinati;
  • gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Chiunque può richiedere la registrazione di un atto, pagando la relativa imposta di registro.

In caso di acquisto di immobili, l’imposta di registro, così come quella ipotecaria e catastale, sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

Gli atti soggetti a Iva infatti non sono soggetti all’imposta di registro, salvo quanto previsto in materia di locazione e cessione di fabbricati da imprese costruttrici.

La registrazione dei contratti di locazione deve invece essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza se anteriore.

Ultimo aggiornamento novembre 2021

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