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Bonus riacquisto prima casa: cosa c’è da sapere

Si parla spesso di agevolazioni prima casa. Meno spesso, si entra nel merito del bonus definito "credito d'imposta per il riacquisto della prima casa". Si tratta di un credito spettante a chi acquista per due volte di seguito una prima casa. Scopriamo di più in questo articolo.

Pubblicato il 22/05/2015
Bonus riacquisto prima casa: cosa c’è da sapere

Si parla spesso di agevolazioni prima casa. Meno spesso, si entra nel merito del bonus definito credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Si tratta di un credito spettante a chi acquista per due volte di seguito una prima casa. Una casistica abbastanza diffusa, dato che molto spesso si cambia abitazione quando non si ha ancora venduto la precedente e solo successivamente si procede alla vendita.

In particolare, la normativa prevede che il venditore che ha goduto dei benefici previsti per la "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta se entro un anno dalla vendita procede all’acquisto di un'altra abitazione non di lusso costituente prima casa. 

In questo caso si recuperano l'imposta di registro e l'Iva, mentre restano escluse le imposte ipotecaria e catastale. Il credito si calcola sulla base della minore tra le due imposte pagate sugli atti di acquisto ed è valido anche nel caso in cui si acquista un’altra abitazione mediante appalto o permuta

Il contribuente interessato alla fruizione del credito di imposta deve manifestare la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dell'imposta di registro dovuta per lo stesso atto. 

Nello specifico, il credito d'imposta può andare a diminuire l'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto o, in alternativa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

In alternativa può concorrere alla diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso. Attraverso il codice tributo 6602, è possibile compensare altri contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.

E’ possibile integrare l’atto originario di acquisto anche in un secondo momento, laddove la dichiarazione è stata precedentemente omessa. Nei casi in cui l’acquisto del nuovo immobile fosse soggetto ad imposta di registro, la compensazione può avvenire immediatamente nel rogito. Invece, nel caso di Iva, il recupero del credito può essere effettuato attraverso la prima dichiarazione dei redditi successiva al rogito. 

Vi sono dei casi specifici in cui il bonus non spetta. In particolare se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa" o se l'immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte.

Se il regime agevolato dovesse decadere, è l’Agenzia dell’Entrate che ha il compito di recuperare la differenza fra l’imposta calcolata in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata. E’ inoltre prevista una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima.

A cura di: Alessia De Falco

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