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Lavori in casa: quando applicare l’Iva al 10% e al 22%

Pubblicato il 26/03/2015

Aggiornato il 04/06/2020

Lavori in casa: quando applicare l’Iva al 10% e al 22%

Orientarsi nell’ambito del regime fiscale relativo ai lavori di edilizia non è sempre così semplice ed immediato. Ad oggi esistono infatti diverse aliquote Iva, principalmente il 10% ed il 22%, applicate nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia.

L’applicazione di un regime fiscale o dell’altro dipende principalmente dalla tipologia di lavori da effettuare e dalla specifica funzione abitativa dell’immobile oggetto degli interventi (principale o residenziale). Approfondiamo dunque l’argomento, partendo dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) che specifica le categorie di lavori edili e le tipologie edilizie valide ai fini Iva.

Secondo il Testo Unico, i lavori edili sono raggruppabili in cinque categorie base:

  1. lavori di manutenzione ordinaria, definiti all’art. 3, lett. a) del DPR 380/2001;
  2. lavori di manutenzione straordinaria, definiti all’art. 3, lett. b) del DPR 380/2001;
  3. lavori di recupero e restauro conservativo, definiti all’art. 3, lett. c) del DPR 380/2001;
  4. lavori di ristrutturazione edilizia, definiti all’art. 3, lett. d) del DPR 380/2001;
  5. lavori di ristrutturazione urbanistica, definiti all’art. 3, lett. e) del DPR 380/2001.

Tuttavia questa suddivisione non è completamente esaustiva, tant’è che, per definire con più specificità le caratteristiche di una ristrutturazione edilizia rispetto ad esempio ad un intervento di manutenzione straordinaria, per molto tempo si è fatto riferimento alla Circolare del Ministero delle Finanze 24 febbraio 1998, n. 57.

Con la successiva legge 488/1999, è caduta la distinzione tra piccoli e grandi interventi edilizi, fino a quel momento rilevante per l’individuazione dell’aliquota fiscale da applicare. A grandi linee è possibile affermare si applica l’IVA agevolata in edilizia (aliquota 10%) per i tutti i lavori realizzati su fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata”. 

In pratica l’aliquota agevolata riguarda le prestazioni di servizi legate ad interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, riguardanti un immobile ad uso abitativo. Lo stesso trattamento fiscale verrà applicato alle fatture relative ai materiali acquistati dalla ditta che segue l’appalto, fino a concorrenza del costo della ristrutturazione (se ad esempio l’intervento di ristrutturazione è valutato 25.000 euro, solo a quella cifra verrà applicata l’Iva agevolata).

Per l’individuazione delle tipologie di lavori classificabili come manutenzione ordinaria e straordinaria si può far riferimento alla circolare n. 57/E-III-29636 del 24 febbraio 1998, in cui è possibile peraltro approfondire una serie di esempi pratici.

Volendo poi entrare più nello specifico, nei casi in cui gli interventi riguardino edifici con funzione abitativa principale, l’Iva del 10% viene applicata in particolare in questi casi:

  1. Acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  2. Acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
  3. Acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
  4. Prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

L’aliquota agevolata decade, lasciando il posto a quella ordinaria del 22%, laddove il pagamento riguardi gli onorari dei professionisti (ad esempio il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza) oppure l’acquisto di materiali e beni che non siano prodotti finiti. Ci riferiamo dunque ai casi in cui non è previsto l’intervento del rivenditore, quale ad esempio la posa d’opera. Un ulteriore caso è l'acquisto diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Va ricordato che, nel caso in cui fosse stata applicata erroneamente l’Iva ordinaria del 22%, è possibile presentare istanza di rimborso all’Impresa e successivamente all’Agenzia delle Entrate, rispettando il termine di due anni a decorrere dalla data di versamento. Ulteriori delucidazioni in questo senso sono fornite dall’articolo 21 del Dlgs 564 del 1992.

A cura di: Paola Campanelli

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