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Tasso Usurario

Quando firmiamo un contratto di mutuo, dobbiamo sempre verificare che il tasso applicato non sia usurario. Non deve superare la soglia stabilita dalla Banca d’Italia.

uomo schiacciato dal peso degli interessi
Tasso usurario: come riconoscerlo

Si parla di tasso usurario quando a un finanziamento viene applicato un tasso di interesse che va oltre la soglia dell'usura. Tale soglia, che viene stabilita periodicamente, si calcola prendendo come riferimento il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia, che viene aumentato di un quarto più di quattro punti percentuali.

Al momento della firma del contratto di mutuo, bisogna sempre verificare che il tasso applicato non sia usurario e che non superi dunque la soglia stabilita dalla Banca d’Italia. Se nel contratto si ravvisano interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti.

Il reato dell’usura si configura quando viene prestato denaro a tassi di interesse ritenuti illegali perché troppo alti tanto da rendere complicato o impossibile il loro rimborso. La soglia del tasso usurario è dunque il valore oltre cui un tasso viene definito illegale.

In caso di difficoltà a pagare il mutuo, Banca d’Italia consiglia di ricorrere – nei casi stabiliti dalla legge – ai fondi pubblici di sostegno, quali: fondo di prevenzione dell’usura, fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui. Non bisogna, dunque, rivolgersi a operatori non iscritti negli albi previsti dalla legge.

Inoltre il cliente, in caso di tasso usurario, può inoltrare un reclamo. La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se la banca non risponde si può ricorrere all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario. Il procedimento si svolge in forma scritta e non serve un avvocato. Si tratta di un sistema più veloce ed economico rispetto a quando si fa ricorso a vie legali. Il cliente può segnalare il comportamento irregolare di banche e società finanziarie anche mediante un esposto alla Banca d’Italia. Tali esposti rappresentano sicuramente una fonte di dati e informazioni per l’esercizio dell’attività di vigilanza, ma la Banca d’Italia non ha comunque potere di intervenire con i propri mezzi nel rapporto di natura contrattuale tra cliente e banca.

Ultimo aggiornamento gennaio 2022

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