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Prestazione

La prestazione, che è oggetto dell'obbligazione, deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse del creditore. Lo prevede l'articolo 1174 del Codice Civile.

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Prestazione e pagamento

Per prestazione si intende l'azione che il debitore deve compiere affinchè venga soddisfatto l'interesse del creditore. Uno dei requisiti principali della prestazione è la patrimonialità.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1174 del Codice civile, infatti, la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Attualmente per prestazione si intende, dunque, il comportamento che un debitore deve assumere nei confronti di un creditore e può consistere in:

  • dare (trasmette un diritto o una proprietà);
  • prestare (garantire un adempimento specifico);
  • fare o non fare (portare a termine un adempimento o rifiutarsi);
  • un "pati" (sopportazione di un’azione che in altro ambito, non di rapporto obbligatorio, il debitore potrebbe impedire).

Quando la prestazione consiste in un fare, recita l'articolo 1217 del Codice Civile, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non è capace di dimostrare che l'inadempimento o il ritardo sono stati causati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Inoltre, il debitore viene costituito in mora tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto. Ma non è necessaria la costituzione in mora in determinati casi, quali:

  • il debito deriva da fatto illecito;
  • il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione;
  • quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta. Il debitore in mora non viene liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.

Ultimo aggiornamento dicembre 2021

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