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Interessi fiscalmente detraibili

Gli interessi fiscalmente detraibili possono essere detratti dalle tasse di dichiarazione dei redditi. Sono detraibili le spese per accendere un mutuo, gli interessi passivi e gli oneri accessori.

un uomo di spalle con tante bollette sulla scrivania fa i conti con la calcolatrice
Quali sono gli interessi fiscalmente detraibili

Per interessi detraibili si intendono quegli interessi che possono essere detratti dalle tasse in dichiarazione dei redditi, generando così uno sconto fiscale al momento del pagamento delle imposte.

I principali interessi detraibili derivano dalle spese generate dalla stipula di un contratto di mutuo. Nello specifico, un mutuo consente di detrarre:

  • gli interessi passivi;
  • gli oneri accessori;
  • le spese.

Sono detraibili, dunque, gli interessi derivanti da mutui garantiti da ipoteca ed erogati per l’acquisto di prima casa da adibire a abitazione principale o per la costruzione o ristrutturazione della stessa. L’immobile deve avere precise caratteristiche:

  • non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quindi non deve essere di lusso;
  • deve essere acquistato da persona fisica;
  • deve essere la dimora dove l’acquirente o un suo famigliare risiede;
  • deve diventare l’abitazione principale dell’acquirente o della sua famiglia entro massimo 12 mesi dall’acquisto o entro 6 mesi dalla fine dei lavori.

Inoltre, il mutuatario acquirente dell’immobile non deve possedere altre unità immobiliari in quel comune registrate come prima casa e non deve aver già approfittato di agevolazioni sulla prima casa.

Gli interessi passivi del mutuo di acquisto sono detraibili nella misura del 19% e fino a un importo massimo di 4.000 euro. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione nel caso di mutui di ristrutturazione o di costruzione è pari a 2.582,25 euro.

Sono detraibili anche le spese sostenute per l’accensione del mutuo, come i costi di preammortamento, le spese di istruttoria, di perizia e le spese notarili, oltre a quelle sostenute sempre dal notaio di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.

Ultimo aggiornamento novembre 2021

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