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Evizione

Tra le obbligazioni principali di un venditore c'è quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Eppure può capitare che un acquirente perda un bene acquistato perché un terzo ne rivendica diritti preesistenti.

cartello di vendita immobiliare con scritta for sale
Vendita di un appartamento ed evizione

L'evizione consiste per un compratore nella perdita di proprietà di un bene. Tale privazione avviene quando un terzo rivendica diritti preesistenti sul bene. L’evizione può essere totale e parziale. Nel primo caso, ossia quando il bene comprato appartiene in realtà a un altro, il venditore è tenuto a risarcire il compratore del danno subìto. Inoltre, deve corrispondere all’acquirente pure le spese contrattuali e quelle successive fatte per la cosa comprata. Un esempio è quello di un truffatore che vende un bene di proprietà di un’altra persona.

Nel caso di evizione parziale la cosa venduta è solo in parte di proprietà altrui. In tali circostanze il compratore può avere una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. Secondo poi quanto stabilito dall’articolo 1480 del Codice Civile se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, l’acquirente può chiedere anche la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno. L’acquirente può, dunque, ottenere lo scioglimento del contratto soltanto se deve ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario. È il caso di un venditore che vende un bene di cui è comproprietario.

L’evizione può essere, infine, anche limitativa. A prevederlo è l’articolo 1489 secondo cui se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480. È il caso di un soggetto che vende un immobile di sua proprietà dove però l’ex coniuge gode del diritto di usufrutto e dunque vanta tale diritto sul bene, di cui il compratore non era però a conoscenza.

Va ricordato che tra le obbligazioni principali di un venditore c’è quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Ultimo aggiornamento novembre 2021

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