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Errore

L'errore può comportare l'annullabilità di un contratto quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. A stabilirlo è l'articolo 1428 del Codice Civile. Un errore di calcolo viene invece solo rettificato; il contratto resta valido.

coppia firma contratto d'acquisto d'auto
Errore in un contratto: cosa comporta

Per errore si intende una falsa rappresentazione della realtà che spinge una persona a sottoscrivere un contratto differente da quello che avrebbe voluto. Si commette un errore per una mancanza di conoscenza riguardo un fatto. All’errore è legato, infatti, il concetto di ignoranza.

L’errore può comportare l’annullabilità di un contratto quando è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente, come stabilito stabilito dall’articolo 1428 del Codice Civile. Si parla di errore essenziale quando riguarda la natura o l’oggetto del contratto, l’identità dei contraenti, l’interpretazione di un norma e così via. Per errore riconoscibile si intende, invece, quello che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevare. La riconoscibilità di un errore va considerata in base a una valutazione oggettiva e non soggettiva.

Sono due le tipologie di errore esistenti: l'errore vizio e l'errore ostativo. L’errore vizio è quello relativo a una falsa rappresentazione della realtà. Il vizio del consenso può comportare l’annullabilità del contratto. Con un errore di calcolo, invece, non viene annullato un contratto, ma si procede solo a una rettifica. La correzione permette così al contratto di rimanere valido.

L’errore ostativo fa riferimento alla dichiarazione, ossia al momento in cui un soggetto esterna la propria volontà. Questo si differenzia dall’errore vizio in quanto non ha nulla a che vedere con la volontà. È più un lapsus: si dice sì, ma si voleva dire no, ad esempio. Da un punto di vista giuridico l’errore ostativo viene considerato, però, allo stesso modo dell’errore vizio. L’errore ostativo si verifica anche quando la dichiarazione è stata trasmessa in maniera inesatta da una persona o da un ufficio che ne era stato incaricato.

Va, infine, fatta un’ulteriore distinzione anche tra l’errore di fatto e l’errore di diritto: il primo è una falsa comprensione di una situazione di fatto; il secondo è una falsa percezione di una norma di diritto.

Ultimo aggiornamento novembre 2021

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