Comunione dei Beni
La comunione dei beni è un regime patrimoniale attraverso il quale i coniugi mettono in condivisione i propri beni. Si contrappone, dunque, alla separazione dei beni.
Il regime patrimoniale di una famiglia può essere caratterizzato dalla comunione dei beni o dalla separazione dei beni. Nel caso della comunione dei beni il patrimonio è condiviso tra i coniugi, che ne godranno in modo equo e parteciperanno alle spese allo stesso modo. Questo tipo di regime patrimoniale, secondo il diritto privato, si intende applicato automaticamente nel caso di matrimonio, a meno che i coniugi non dichiarino attraverso accordi prematrimoniali la volontà di applicare la separazione dei beni.
I beni interessati nella condivisione tra due coniugi possono essere di diverso tipo, eccone alcuni esempi:
- beni acquistati, da uno o da entrambi i coniugi, durante il matrimonio. Vanno esclusi da questa categoria i beni personali e quelli eventualmente utilizzati dai coniugi per le rispettive professioni;
- aziende la cui gestione è affidata a entrambi i coniugi, a patto che siano state costituite dopo il matrimonio. Nel caso di un’azienda costituita prima del matrimonio, ma gestita successivamente da entrambi i coniugi si intendono in comunione dei beni gli utili maturati dall’azienda.
Inoltre, se non sono consumati fino all’eventuale scioglimento della comunione, vanno considerati beni comuni anche i frutti dei beni propri di ciascun coniuge e i proventi dell’attività di ognuno dei coniugi.
Vengono, invece, esclusi dalla comunione tutti i beni provenienti da eredità o donazioni o quelli ottenuti da risarcimenti di danni. Ciò non toglie che nel caso di separazione e divorzio, il giudice potrà prendere in considerazione sia i beni in comunione che quelli propri per fissare i doveri economici di uno dei due coniugi.
Lo scioglimento della comunione dei beni è regolato dall’articolo 191 del codice civile.
Ultimo aggiornamento novembre 2021